Seconda categoria - 09 marzo 2018, 09:46

Seconda D: respinto il reclamo dell'Anpi Casassa

Omologato il risultato di 2-0 per la società Atletico Quarto, conseguito sul campo

GARE DEL 3/2/2018

gara del 3/2/18  ATLETICO QUARTO – A.N.P.I. SPORT E.CASASSA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Premesso che in relazione alla gara sopra evidenziata la società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA ha presentato rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine alla regolarità della gara, lamentando, nello specifico, la segnatura di una rete al 13° minuto del s.t., sùbito assegnata alla reclamante poi annullata dal Direttore di Gara a seguito, a detta della società reclamante, dell’intervento di un dirigente della società reclamata, che avrebbe influenzato la decisione arbitrale.

 

Preso atto che la società reclamata non ha presentato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati.

 

Tenuto conto che con il G.S., stante quanto asserito dalla società  A.N.P.I. SPORT E. CASASSA, chiedeva supplemento di rapporto al direttore di gara.

 

Ritenuto che il direttore di gara, nel proprio supplemento, affermava di aver invalidato la rete per posizione di fuorigioco del giocatore autore del goal e di non essere stato in alcun modo influenzato da pressioni riconducibili a dirigenti o calciatori tesserati con la società reclamata.

 

Considerato che, il referto arbitrale gode di fede privilegiata e, nella specie, non sussistono indicazioni e/o circostanze che confortino quanto lamentato dalla società reclamante

 

PQM

respinge il reclamo, incamerando la relativa tassa da addebitarsi sul conto della società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA;

omologa il risultato di 2-0 per la società Atletico Quarto, conseguito sul campo.

PDP

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