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Eccellenza | 22 marzo 2018, 19:00

Eccellenza: omologato il risultato di Albenga-Genova Calcio

Respinto il ricorso dei genovesi, che puntavano alla vittoria a tavolino dopo l'aggressione subita dall'ex mister Podestà

GARE DEL 4/ 3/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO ECCELLENZA " GARA ALBENGA 1928 – FOOTBALL GENOVA CALCIO del 04/03/2018 – Risultato 2-1

PREMESSO CHE

La Società FOOTBALL GENOVA CALCIO, in data 12/03/2018 presentava reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe, nei termini di cui all'art. 46, comma 3 del C.G.S.

In particolare, la reclamante riferiva che in occasione della suddetta gara, il pullman con a bordo i calciatori, i dirigenti e lo staff societario, arrivava presso lo stadio della squadra ospitante, verso le 13.30 del giorno della disputa dell'incontro.

Una volta scesi dal pullman i componenti la squadra e lo staff, tra cui l'allenatore Maurizio PODESTA', si dirigevano verso gli spogliatoi, allorquando sopraggiungeva all'improvviso, di fronte al gruppo, un calciatore dell'ALBENGA, Enrico PERLO, il quale, brandendo una mazza da baseball, si scagliava contro il PODESTA' ed il resto dei calciatori. Nonostante il tentativo di schivare i colpi, il PODESTA' medesimo, veniva colpito ripetutamente sul ginocchio e sul gomito, mentre un calciatore riusciva a schivare i colpi, grazie anche al proprio borsone.

In un secondo momento, alcune persone riuscivano a fermare il PERLO e,quindi venivano contattati i Carabinieri, a cui il PODESTA' rendeva le dichiarazioni del caso fino a prima dell'inizio della gara; solo il giorno 10 marzo 2018, altri due tesserati della FOOTBALL GENOVA CALCIO, rendevano testimonianza all'Autorità.

Solo il giorno successivo all'incontro il PODESTA', si affidava alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Savona, che riscontravano una contusione al gomito ed al ginocchio destri, senza la presenza di lesioni cutanee, né altri segni visibili ed emettevano una prognosi di7 giorni s.c..

La ricorrente, anche basandosi sul fatto che la Società ospitante non fosse nuova ad episodi di violenza della propria tifoseria (nello scorso mese di ottobre, prima di una partita, 11 tifosi sono stati colpiti da DASPO perché, a seguito di un controllo della Polstrada, venivano trovati in possesso di aste di plastica rigida e fuochi pirici, prima della disputa di una partita di campionato), sostiene che la sopra riferita aggressione abbia condizionato l'atteggiamento dei propri tesserati, i quali si sarebbero trovati in uno stato psico-fisico alterato dal clima intimidatorio venutosi a creare e, conseguentemente, chiede che venga disposta la ripetizione della gara. L'ALBENGA 1928, nelle proprie controdeduzioni, accusa, fra l'altro, la ricorrente di comportamento sleale per ciò che attiene al contenuto del reclamo presentato, sia perché la ricostruzione dei fatti proposta, non corrisponderebbe alla realtà, in quanto non sarebbe stata usata alcuna mazza da baseball, ma si sarebbe trattato soltanto -testualmente- di "una semplice colluttazione al limite del diverbio acceso ", sia per il fatto che lo stesso allenatore, alla presenza del Presidente e di alcuni dirigenti dell'ALBENGA 1928, nonché dei Carabinieri, avrebbe sminuito l'accaduto, affermando di stare bene e di non avere problemi.

Inoltre, sostiene che il PODESTA', alla notizia che l'ALBENGA 1928, al fine di tranquillizzare la situazione, aveva deciso di non far disputare l'incontro all'aggressore, Enrico PERLO, inviandolo in tribuna, avrebbe sminuito il tutto, sostenendo che per lui nulla sarebbe ostato ad un eventuale utilizzo del suddetto calciatore.

La ricorrente afferma che dell'accaduto è stata data notizia al direttore di gara, ma nulla risulta riportato a referto. Così come nulla viene riportato circa il comportamento del pubblico e dei dirigenti, che vengono entrambi riferiti dall'arbitro con l'aggettivo "normale".

RITENUTO CHE

- non appare comprovato, al di la di ogni ragionevole dubbio e, comunque, in una dinamica ancora tutta da decifrare compiutamente e correttamente al fine del ristabilimento della verità complessiva dell'accaduto, che i fatti occorsi un'ora e mezzo prima dell'inizio della gara in questione possano aver condizionato l'atteggiamento dei tesserati della FOOTBALL GENOVA CALCIO durante il gioco, in modo tale da farli trovare in uno stato psico-fisico alterato dal supposto clima intimidatorio venutosi a creare;

- nulla risulta riguardo all'accaduto riportato sul referto arbitrale,così come nulla risulta circa un supposto comportamento intimidatorio del pubblico e dei dirigenti, che vengono entrambi riferiti dall'arbitro, nel suddetto referto, con l'aggettivo "normale";

P.Q.M.

" Respinge il reclamo della Società GENOVA CALCIO, disponendo di incamerare la relativa tassa;

" Dispone l'omologazione del risultato conseguito sul campo;

" Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine dello svolgimento degli opportuni accertamenti sui fatti accaduti e sulle eventuali responsabilità.

PDP

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