Eccellenza - 22 marzo 2018, 18:57

Caso Valdivara: accolto il reclamo del Ventimiglia

Primi guai per gli spezzini: dopo la dichiarazione di tesseramento nullo per i tre nigeriani ratificata dal Tribunale Federale, ecco la prima sconfitta a tavolino. A questo punto anche le altre ricorrenti (Pietra, Rapallo, Samm e Serra Riccò) attendono lo stesso trattamento?

GARE DEL 11/ 3/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


CAMPIONATO ECCELLENZA " GARA VENTIMIGLIACALCIO – VALDIVARA 5 TERRE del 11/03/2018


Il G.S.


Premesso che:

  • In data 12/03/2018, è pervenuto preavviso di reclamo da parte della società Ventimigliacalcio;


Visti:

  • il successivo deposito del predetto reclamo in data 15/03/2018, in cui la Società VENTIMIGLIACALCIO - in relazione alla gara in epigrafe – lamenta l’utilizzo, in posizione irregolare di tesseramento, da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE dei calciatori extracomunitari EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka ed OLONISAKIN Taiwo Hamid; in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell’articolo 40 delle NOIF, affermando che i tre calciatori in questione avrebbero partecipato alle ultime due edizioni del Trofeo Internazionale “Viareggio Cup”, nelle fila della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, Accademia nata nel 2012, che milita nel Campionato di Terza Serie nigeriano e svolge attività di settore giovanile.

In relazione a quanto sopra, la ricorrente, presentando le argomentazioni del caso, sostiene che l’utilizzo dei predetti calciatori nel campionato di Eccellenza, non possa ricadere nella fattispecie disciplinata dal 3° comma dell’art. 40 quater delle NOIF, in quanto gli stessi non possono essere considerati come calciatori residenti in Italia e mai tesserati per una Federazione Estera.

  • le controdeduzioni della Società VALDIVARA 5 TERRE, in data 20 marzo 2018, la quale, richiamando precedenti decisioni di questo Organo giudicante riguardo al caso di specie, chiede che, in analogia ad esse, il predetto reclamo venga rigettato e si proceda all’omologazione del risultato conseguito sul campo;

  • la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, adottata in data 19 marzo 2018 (pubblicata sul C.U. n.° 16/TFN – Sezione Tesseramenti 2017/2018) ed immediatamente esecutiva, con cui veniva dichiarato nullo il tesseramento dei calciatori EJALONIBU Abiola Bankole (15.11.1999 - Matr. FIGC 1017835), IROANYA Chukwuemeka (13.09.1999 - Matr. FIGC 1017459) ed OLONISAKIN Taiwo Hamid (25.05.1999 - Matr. FIGC 1017467);

  • gli artt. 17 e 46, 1° comma del C.G.S.;

  • la nota n. 8967/PF/CS/gb, del 21/03/2018, del Procuratore Federale Interregionale, riguardante il caso in esame.

P.Q.M.

  • Si dispone l’accoglimento del reclamo della la Società VENTIMIGLIACALCIO e la conseguente restituzione della tassa;

  • Si infligge alla Società VALDIVARA 5 TERRE la sanzione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3;

  • Si invia copia degli atti alla Procura Federale al fine dell’integrazione del fascicolo relativo al procedimento n.° 813pfi17/18, tuttora pendente, come da richiesta con nota n. 8967/PF/CS/gb, del 21/03/2018, del Procuratore Federale Interregionale; per i medesimi motivi ed ai fini delle determinazioni del caso, si invia altresì alla Procura Federale copia degli atti delle gare del Campionato di Eccellenza cui hanno preso parte i tesserati in questione, a fare data dal 13.11.2017, avverso la regolarità delle quali non era stato proposto reclamo:

  • Sammargheritese 1903 – Valdivara 5 Terre del 19.11.2017;

  • Valdivara 5 Terre – Vado del 26.11.2017;

  • Valdivara 5 Terre – F.S. Sestrese Calcio 1919 del 10.12.2017;

  • Valdivara 5 Terre – Molassana Boero A.S.D. del 17.12.2017;

  • Busalla Calcio – Valdivara 5 Terre del 23.12.2017;

  • Moconesi Fontanabuona 92 – Valdivara 5 Terre del 14.01.2018;

  • Albenga 1928 – Valdivara 5 Terre del 28.01.2018;

  • Valdivara 5 Terre – Football Genova Calcio del 04.02.2018;

  • Imperia – Valdivara 5 Terre del 11.02.2018;

  • Valdivara 5 Terre – Fezzanese del 04.03.2018.

PDP

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