Promozione - 24 maggio 2018, 20:34

Alassio-Campomorone: pesantissime sentenze del Giudice Sportivo

Sconfitta 0-3 a tavolino per la squadra di Pirovano che viene squalificato per 5 giornate per "essersi rifiutato di effettuare la quinta sostituzione, nonostante l'invito del d.d.g. e di un a.a., causando col proprio comportamento la sospensione della gara". Ammenda di 1200 euro alla società.

Alassio-Campomorone: pesantissime sentenze del Giudice Sportivo

gara del 20/ 5/2018 ALASSIO FOOTBALL CLUB - CAMPOMORONE SANT OLCESE

IL G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Considerato che da esso emerge che, nel corso del 2º tempo supplementare, la Società CAMPOMORONE SANT OLCESE, già gravata in quel momento da quattro espulsioni, rimaneva con sei calciatori sul t.d.g., in quanto un proprio calciatore era costretto ad uscire dal campo, a causa di un infortunio;

Considerato, altresì, che, in conseguenza di quanto sopra, il d.d.g. ed un a.a. facevano presente all'allenatore della Società CAMPOMORONE SANT OLCESE che aveva a disposizione ancora una sostituzione da effettuare -cosa che avrebbe ristabilito il numero minimo di calciatori in campo per poter continuare la gara- ma costui si rifiutava di procedere a tale sostituzione;

Vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, la quale prevede, fra l'altro, che "nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra dispone di meno di 7 calciatori";

Atteso che, in conseguenza di quanto precede, il d.d.g. si è visto costretto a sospendere la gara in epigrafe;

Accertata la responsabilità della Società CAMPOMORONE SANT OLCESE negli eventi, dovuta al comportamento del proprio allenatore;

Visto il C.U. n.º 1 L.N.D. Stagione Sportiva 2017/18, punto 3 "Ammende per rinuncia"

DISPONE

" Di infliggere la sconfitta per 0-3 alla Società CAMPOMORONE SANT OLCESE;

" Di comminare l'ammenda di Euro 1200 alla medesima Società, considerato che i fatti verificatisi sono da considerarsi equivalenti a prima rinuncia avvenuta nella fase successiva alla disputa dei campionati, a titolo di responsabilità oggettiva;

" Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, al fine della verifica dell'eventuale sussistenza di ulteriori profili sanzionabili,con particolare riguardo all'art. 7 C.G.S.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CAMPOMORONE SANT OLCESE
V.D.G.

AMMENDA

Euro 1.200,00 CAMPOMORONE SANT OLCESE
V.D.G.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

PIROVANO MARCO

(CAMPOMORONE SANT OLCESE)

 

 

 

Rimasta la propria squadra con 6 calciatori sul t.d.g. ed avendo ancora a disposizione una sostituzione che avrebbe consentito di ristabilire il numero minimo di calciatori affinché potesse proseguire la gara, si rifiutava di effettuarla, nonostante l'invito del d.d.g. e di un a.a., causando col proprio comportamento la sospensione della gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E

MUSSO FILIPPO

(CAMPOMORONE SANT OLCESE)

 

 

 

Espulso al termine del 2º tempo regolamentare, per aver colpito con uno schiaffo un avversario che si avviava verso la panchina, senza conseguenze lesive, alla notifica del provvedimento, mentre si avviava verso lo spogliatoio, applaudiva un a.a. in segno di scherno e gli rivolgeva frasi ingiuriose.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

GRECO ALESSANDRO

(ALASSIO FOOTBALL CLUB)

 

 

 

Per aver colpito un avversario con calci e pugni, senza conseguenze lesive.

PDP

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