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Eccellenza | 19 luglio 2018, 17:21

Caso Valdivara: i tre nigeriani squalificati fino al 31 dicembre 2018

Prosciolto il Presidente Plotegher, mentre è stato dimostrato che Iroanya, Ejalonibu e Olonisakin parteciparono in posizione irregolare al Torneo di Viareggio nelle edizioni 2016 e 2017.

Caso Valdivara: i tre nigeriani squalificati fino al 31 dicembre 2018

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), dott. Eugenio MARCENARO (Vice Presidente), rag. Marco Rovella, geom. Renato FERRANDO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Filippo CHIARLA e p.i. Giovanni Parodi (componenti), nella riunione del 16 luglio 2018 ha deliberato:

Procedimento disciplinare n. 813 pf 17-18 relativo al deferimento dei Signori Chukwuemeka IROANYA, Abiola Bankole EJALONIBU, Taiwo Hamid OLONISAKIN, Giovanni PLOTEGHER, nonché della società ASD VALDIVARA 5 TERRE, avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa federale per il tesseramento dei calciatori di nazionalità straniera-extracomunitaria Chukwuemeka IROANYA, Abiola Bankole EJALONIBU e Taiwo Hamid OLONISAKIN con la società VALDIVARA 5 TERRE”.


La Procura Federale ha deferito i soggetti in epigrafe per l’asserita irregolarità del tesseramento dei tre calciatori.


La vicenda è stata trattata sia dal Giudice Sportivo sia dalla Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, i quali sono stati investiti, in tempi diversi, di reclami relativi alla regolarità di alcune gare del Campionato Eccellenza-Liguria disputate dai tre sullodati.


Più precisamente, i tre calciatori erano stati tesserati dalla società ASD VALDIVARA 5 TERRE ai sensi dell’art. 40 quater co. 3 N.O.I.F., in qualità di calciatori extracomunitari che non fossero mai stati tesserati per Federazione estera.


Nell’ambito della procedura instaurata con reclamo nanti il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria da parte della società RIVAROLESE 1919, in data 9 gennaio 2018 l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. confermava che:

i calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999 e OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, risultavano essere regolarmente tesserati a decorrere dal 13 novembre 2017;

il calciatore EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999, risultava essere regolarmente tesserato a far data dal 27 novembre 2017.


E’, peraltro, pacifico che i tre calciatori avessero partecipato a due edizioni consecutive – 2016 e 2017 – della Viareggio Cup per la società nigeriana ABUJA.


Ai sensi del regolamento della Viareggio Cup, possono partecipare al Torneo solo calciatori regolarmente tesserati nell’ambito della Federazione di appartenenza.


Più in particolare, ai fini della partecipazione della Viareggio Cup le squadre partecipanti hanno l’obbligo di trasmettere “l’elenco dei giocatori partecipanti […] e i nomi dei dirigenti, allenatore, medico e massaggiatore che andranno in panchina. Tale elenco dovrà indicare a fianco di ciascuno: cognome, nome, data di nascita, n° di tessera federale rilasciata dalla Federazione di competenza, ed il numero di maglia”.


Prima di ogni partita, inoltre, “per i giocatori stranieri dovrà essere esibita all’arbitro la tessera rilasciata dalla rispettiva Federazione per la stagione sportiva in corso o una dichiarazione della rispettiva Federazione, dalla quale risulti la posizione di tesseramento dei giocatori stessi per la stagione sportiva in corso”.


Con comunicazione datata 9 febbraio 2018, l’Organizzazione del Torneo – su richiesta della Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria volta a verificare se, in relazione ai tre sopraccitati calciatori, fossero state concesse deroghe e/o rilevate irregolarità – comunicava che “tutte le verifiche amministrative previste dal regolamento non avevano mai rilevato alcuna anomalia”.


Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria ordinava la trasmissione al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti degli atti relativi al reclamo presentato dalla società RIVAROLESE 1919, affinché si pronunciasse sulla regolarità o meno dei tesseramenti dei tre calciatori in questione.


Con dispositivo pubblicato in data 19 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiarava “nullo il tesseramento dei calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999, OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, in favore della società A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE”.


Avverso tale decisione, la società VALDIVARA 5 TERRE proponeva reclamo davanti alla Corte Federale Nazionale d’Appello la quale – con dispositivo pubblicato nel C.U. 103 CFA del 23 aprile 2018 – annullava la predetta decisione “dichiarando validi i tesseramenti”.


Nelle more, infatti, era intervenuta una comunicazione da parte della Federazione Calcistica Nigeriana nella quale veniva rappresentato che i tre calciatori in questione non erano mai stati tesserati per la Federazione medesima.


Ad avviso della Procura Federale, pertanto, possono prospettarsi due ipotesi:

o si ritiene che, avendo partecipato a due edizioni della Viareggio Cup – che, come è noto, consiste in un Torneo organizzato “con la collaborazione della F.I.G.C.” nonché con il patrocinio del C.O.N.I. – i calciatori dovessero essere necessariamente tesserati per la Federazione Nigeriana e, di conseguenza, avrebbero dovuto essere tesserati in Italia ai sensi dell’art. 40 quater co. 1 N.O.I.F., a mente del quale le società della L.N.D. possono tesserare e schierare in campo due soli calciatori extracomunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere;

o si ritiene che i calciatori non fossero effettivamente tesserati per la Federazione Nigeriana e, pertanto, sia regolare il loro tesseramento in Italia essendo, al contrario, del tutto illegittima la loro partecipazione alla Viareggio Cup nelle edizioni 2016 e 2017.


Il Tribunale Federale, dopo aver compulsato e vagliato tutti gli atti di causa, ha ritenuto di aderire a questa seconda ipotesi.


Infatti, anche volendo non reputare vincolante ai fini della decisione la precitata pronuncia resa dalla Corte Federale Nazionale, Questo Giudice non ha il potere, né la ragione, per dubitare della veridicità di quanto affermato dalla Federazione Calcio Nigeria in merito all’assenza di qualsivoglia tesseramento relativo ai tre calciatori.


La Federazione Nigeriana, infatti, è l’unico organo competente a poter fornire un’informazione come quella di cui sopra e, in considerazione del regime di prova vigente nell’ambito del diritto sportivo, la comunicazione de qua è più che sufficiente per ritenere provato che i tre calciatori non avessero mai avuto un tesseramento presso la Federazione del loro paese d’origine.


Nel presente procedimento, pertanto, si deve affermare che i tre sullodati non fossero mai stati tesserati in precedenza per alcuna Federazione e che, di conseguenza, sia regolare il loro tesseramento effettuato, ai sensi dell’art. 40 quater co. 3 N.O.I.F., quali calciatori extracomunitari che non fossero mai stati tesserati per Federazione estera.


Accedendo a tale prospettazione, ne discende ineluttabilmente che i tre calciatori avessero partecipato sine titulo a due edizioni consecutive della Viareggio Cup, ciò da cui consegue una loro responsabilità nei termini contestati dalla Procura.


Questo Tribunale, peraltro, si chiede come sia stato possibile che l’Organizzazione del Torneo non abbia rilevato, per ben due edizioni, la mancanza di tesseramento dei tre calciatori; domanda, questa, alla quale non è possibile fornire risposta adeguata, stante la riferita prassi in seno alla Viareggio Cup di distruggere al termine di ogni edizione tutta la documentazione relativa.


Tornando alla responsabilità dei tre calciatori, la stessa non può essere esclusa sulla base delle argomentazioni addotte dalla difesa, volte ad evidenziare la giovane età degli stessi unitamente alla scarsa conoscenza della lingua italiana e dal loro asserito affidamento in capo a chi li aveva fatti partecipare al Torneo.


Tali circostanze, infatti, possono rilevare al fine di attenuare la responsabilità dei predetti, ma certamente non sono idonee e sufficienti ad escluderla, in quanto ogni tesserato – in ossequio alle norme consacrate nel C.G.S. – deve conoscere le norme disciplinanti la propria attività, ivi compresi i regolamenti delle competizioni alle quali prende parte.


Per quanto attiene, poi, l’ulteriore illecito contestato al Signor Taiwo Hamid OLONISAKIN e consistente nell’asserita falsità materiale delle sottoscrizioni apposte sulla documentazioni presentata ai fini del tesseramento, Questo Tribunale deve rilevare come la sottoscrizione possa essere disconosciuta solo dal soggetto al quale è attribuita e che, nel caso di specie, tale ipotesi non si sia verificata.


Alla luce di quanto sopra, deve essere esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Signor Giovanni PLOTEGHER ed alla società VAL DI VARA 5 TERRE, in quanto la condotta illecita posta in essere dai calciatori si verificava allorquando gli stessi facevano parte, in qualche modo, della società nigeriana ABUJA e non avevano, pacificamente, alcuna relazione con la società deferita.


Del pari, deve essere esclusa la responsabilità dei Signori Chukwuemeka IROANYA, Abiola Bankole EJALONIBU, Taiwo Hamid OLONISAKIN per ciò che concerne la loto partecipazione alle gare del Campionato di Eccellenza-Liguria stagione 2017/2018.


Inoltre, deve essere esclusa la responsabilità del Signor Taiwo Hamid OLONISAKIN in relazione alla contestata falsità delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione afferente il proprio tesseramento.

Al contrario, deve essere affermata la responsabilità dei Signori Chukwuemeka IROANYA, Abiola Bankole EJALONIBU, Taiwo Hamid OLONISAKIN, per aver partecipato in posizione irregolare ed in violazione del regolamento del Torneo alla Viareggio Cup nelle edizioni 2016 e 2017.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale decidendo in ordine al deferimento dei Signori Chukwuemeka IROANYA, Abiola Bankole EJALONIBU, Taiwo Hamid OLONISAKIN, Giovanni PLOTEGHER, nonché della società ASD VAL DI VARA 5 TERRE, per le contestazioni in rubrica, delibera di:

  • prosciogliere il Signor Giovanni PLOTEGHER e la società VALDIVARA 5 TERRE;

  • infliggere ai Signori Chukwuemeka IROANYA, Abiola Bankole EJALONIBU e Taiwo Hamid OLONISAKIN la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018.

  • Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

PDP

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