Eccellenza - 18 ottobre 2018, 23:21

Mario Abbatuccolo: "Non replico al Finale, dico solo che al 91' stavano perdendo 3-0"

Il dg della Rivarolese commenta la sentenza che omologa il 3-0 sul Finale

Mario Abbatuccolo: "Non replico al Finale, dico solo che al 91' stavano perdendo 3-0"

Il commento di Mario Abbatuccolo, dg della Rivarolese, all'omologazione del risultato di 3-0 nella partita col Finale:

Prendo atto del comunicato del Finale, evidentemente sono poco avvezzi ai regolamenti. Non replico alle parole del presidente Cappa. Il Giudice Sportivo ha applicato il regolamento, il risultato del campo non è stato inficiato dal sesto cambio. Al Finale ricordo che al 91' stavano perdendo 3-0. In passato ci sono state sentenze simili alla nostra, quindi non siamo certo un caso isolato. Il Giudice ha argomentato in maniera esaustiva i motivi per cui ha deciso di omologare il risultato.

Chiaramente sono soddisfatto, mi pento di quello che ho detto a botta calda, sapete che sono una persona sanguigna, ma oggi tengo a ringraziare l'avvocato Centanaro che si è preso a cuore la questione. Capisco l'amarezza del presidente Cappa, che è la stessa mia di quando al 93' di quella partita temevo di perdere a tavolino. Quando poi gli avvocati mi hanno rassicurato, io stesso ho cominciato a crederci è cosi stato.

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GARE DEL 7/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/10/2018 RIVAROLESE 1919 - FINALE

Il G.S.

" Visto il preannuncio di reclamo, riguardante il regolare svolgimento della gara in epigrafe, presentato dalla Società FINALE, nei termini previsti dall'art. 46, comma 1 CGS;

" Vista la successiva presentazione dei motivi di detto reclamo, nei termini previsti dal già citato art. 46, comma 1 CGS e peraltro già presentati sotto forma di riserva scritta all'arbitro al termine della gara di cui trattasi, in cui,per il fatto che nella stessa la Società RIVAROLESE 1919, ha effettuato sei sostituzioni, in luogo delle cinque consentite a norma dell'art.74, comma 2 delle NOIF, viene richiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la conseguente attribuzione della sconfitta per 0-3 alla RIVAROLESE 1919 medesima;

" Atteso che, come risulta dalla documentazione prodotta, la Società FINALE ha notificato il predetto reclamo alla Società RIVAROLESE 1919, con lettera raccomandata, nella medesima data di presentazione dello stesso

" Viste le controdeduzioni presentate dalla Società RIVAROLESE 1919, con cui la stessa eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità e/o la irricevibilità del predetto reclamo per violazione dell'art. 33, comma 5 del CGS, in combinato disposto con l'art. 38, comma 6 del CGS, in merito al mancato rispetto dei termini di presentazione del gravame;

" Considerato che l'eccezione di cui sopra non può essere accolta, in quanto, nel caso di specie, trattandosi di gara della LND, si applicano, non le disposizioni eccepite, ma quelle di cui all'art. 46 del CGS, in relazione alle quali, la ricorrente, come già anticipato sopra, ha rispettato i termini previsti, tanto per ciò che attiene il preannuncio di reclamo, quanto per ciò che riguarda i motivi del reclamo stesso;

" Atteso, altresì, che nelle predette controdeduzioni la Società RIVAROLESE 1919 rileva di non aver ricevuto copia del reclamo all'indirizzo per la corrispondenza indicato in sede di iscrizione al campionato, ma a quello della sede sociale, non più in uso a tale scopo;

" Considerato, tuttavia, che l'indirizzo a cui è stata inviata copia del reclamo da parte della Società FINALE, compare ancora come quello della sede della Società RIVAROLESE 1919 su numerosi portali, col che ingenerando confusione, per cui, tenendo conto della buona fede che appare aver motivato la scelta da parte della ricorrente, anche in tal caso, si ritiene non accogliere l'eccezione proposta dalla Società RIVAROLESE 1919 ;

" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, conclusasi sul campo con il risultato di 3-0 a favore della RIVAROLESE 1919 ;

" Atteso che, in effetti, da detto referto, si evince che la Società RIVAROLESE 1919, al primo dei cinque minuti di recupero assegnati dall'arbitro nel secondo tempo e già sul risultato di 3-0, ha effettuato la sesta sostituzione;

" Considerato che la situazione così venutasi a configurare, pur contravvenendo in astratto ai dettami dell'art. 17 comma 1 del CGS riguardo alla regolare effettuazione della gara (non prevedendo il CGS medesimo una specifica sanzione riferita all'errata effettuazione del numero delle sostituzioni previste), per cui è prevista la sanzione della perdita della gara stessa per 0-3, non appare aver influito minimamente sul risultato del campo, sia per le dimensioni che lo stesso aveva già assunto al momento dei fatti contestati in relazione ai quattro minuti ancora da disputarsi, sia per il fatto che il sesto calciatore sostituito non ha contribuito all'incremento del risultato stesso;

" Atteso che, in relazione a quanto precede, si ritiene dover valutare il fatto contestato -sempre sulla base di quanto disposto dal già richiamato art.17 comma 1 del CGS- come di "particolare tenuità", in ragione della quale può essere applicata una delle sanzioni previste dall'art. 18, comma 1 del CGS, in luogo della perdita della gara per 0-3;

" Considerato che, nella situazione sollevata dalla ricorrente, si ravvisa la responsabilità, sia del dirigente accompagnatore ufficiale che, ai sensi dell'art. 66, comma 4 delle NOIF, rappresenta ad ogni effetto la propria società, sia, pertanto, della società medesima, a titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

Dispone:

" Di rigettare le eccezioni di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso di cui trattasi, eccepite dalla Società RIVAROLESE 1919;

" Di respingere il reclamo della Società FINALE e di incamerare la tassa relativa, omologando il risultato conseguito sul campo col punteggio di 3-0 a favore della Società RIVAROLESE 1919;

" Di infliggere la sanzione dell'inibizione a carico del Dirigente Responsabile della Società RIVAROLESE 1919, Signor FOSSATI Dalmazio, fino a tutto il 6 dicembre 2018;

" Di infliggere l'ammenda di Euro 250 alla Società RIVAROLESE 1919, a titolo di responsabilità oggettiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 RIVAROLESE 1919
V.D.G.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/12/2018

FOSSATI DALMAZIO

(RIVAROLESE 1919)

 

 

 

V.D.G.

PDP

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