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Promozione | 14 marzo 2019, 16:41

Comunicato FIGC: Mignanego un'altra volta protagonista

Questa volta non ci sono provvedimenti disciplinari, ma un'ammenda per il mancato tesseramento di un giocatore

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO PROMOZIONE - GIR. A " GARA LOANESI SAN FRANCESCO - MIGNANEGO del 10/03/2019

Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

" Atteso che, dal medesimo referto emerge che, al 24' del 2ºt., il calciatore KRUJA Diego della Società MIGNANEGO, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

" Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore KRUJA Diego risulta svincolato dal BUSALLA CALCIO in data 16/12/2011, ma, alla data di svolgimento della gara in questione, non risulta tesserato;

" Visto l'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte;

" Preso atto, dagli atti d'ufficio giacenti presso il CR Liguria FIGC - LND, che il calciatore in questione ha preso parte, altresì, alle seguenti gare:

12/01/2019 ARENZANO FOOTBALL CLUB / MIGNANEGO ENTRATO AL 35'2º T

20/01/2019 MIGNANEGO / BRAGNO GIOCATA

26/01/2019 VARAZZE 1912 DON BOSCO / MIGNANEGO RISERVA

03/02/2019 MIGNANEGO / DIANESE E GOLFO 1923 RISERVA

09/02/2019 CERIALE PROGETTO CALCIO / MIGNANEGO RISERVA

17/02/2019 MIGNANEGO / OSPEDALETTI CALCIO RISERVA

24/02/2019 LEGINO 1910 / MIGNANEGO RISERVA

03/03/2019 MIGNANEGO / SERRA RICCO' 1971 RISERVA

10/03/2019 LOANESI SAN FRANCESCO / MIGNANEGO GIOCATA

DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

" Perdita della gara alla società MIGNANEGO, con il punteggio di 1-4 (miglior risultato conseguito sul campo);

" Squalifica per 2 giornate al calciatore KRUJA Diego, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

" Inibizione fino al 25 aprile 2019 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società MIGNANEGO, Signor TIBALDI Alfio;

" Ammenda di Euro 200 alla società MIGNANEGO, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

" Dispone, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli eventuali, ulteriori provvedimenti, relativamente alle altre gare cui ha preso parte il calciatore di cui trattasi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MIGNANEGO
V.D.G.

AMMENDA

Euro 200,00 MIGNANEGO
V.D.G.

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