gara MASONE - BOLZANETESE VIRTUS
Premesso che, in relazione alla gara sopra evidenziata, la società BOLZANETESE VIRTUS faceva giocare , con il numero 16 il calciatore Sig. PICCI Gianluca che, tuttavia, al momento della disputa della gara risultava svincolato ma non tesserato per la suddetta società.
Ritenuto che dall'esame della documentazione ufficiale risulta, effettivamente che il sig. PICCI Gianluca, abbia preso parte all'incontro di cui si tratta in qualità di giocatore.
Rilevato che il sig. PICCI Gianluca, il giorno in cui si è svolta la gara, non risultava tesserato per la società BOLZANETESE VIRTUS.
P.Q.M. Questo Giudice Sportivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 c. 1, 65 c. 1, lett. d, 66, c. 1, lett. a, C.G.S., infligge alla società BOLZANETESE VIRTUS la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 e la penalizzazione di un punto in classifica.
Dispone, altresì, di infliggere alla società BOLZANETESE VIRTUS una ammenda pari ad euro 100,00.
Dispone, infine, l'inibizione fino al 26/11/2019 per il dirigente sig. PASTORINO Gian Damiano, per aver, quest'ultimo, consentito l'impiego di un calciatore che non aveva titolo per giocare.
Si dispone, in oltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti.