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Promozione | 05 dicembre 2019, 18:39

PROMOZIONE A - TAGGIA-SERRA RICCO' DA RECUPERARE Ma c'è un ricorso del Serra Riccò...

Secondo la società genovese "il Taggia non avrebbe voluto giocare la partita di domenica scorsa in quanto le mancavano due titolari" e avrebbe lasciato volutamente gli idranti aperti per bagnare il campo nonostante la pioggia copiosa

PROMOZIONE A - TAGGIA-SERRA RICCO' DA RECUPERARE Ma c'è un ricorso del Serra Riccò...

Taggia-Serra Riccò è una delle partite da recuperare del girone A di Promozione. Ma sulla partita pesa un ricorso della società ospitata.

Il Taggia per ora non ha voluto rilasciare dichiarazioni, in attesa di ricevere la raccomandata. Ma abbiamo sentito il presidente Ghu molto contrariato.

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ECCO IL TESTO DEL RICORSO

gara del 1/12/2019 TAGGIA - SERRA RICCO 1971

Il G.S.

  • Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco, a causa di avverse condizioni meteo su cui, in particolare, il ddg scrive: “Una volta giunti al Comunale Taggia è stato effettuato un primo sopralluogo per valutare la praticabilità del terreno di gioco alle ore 14.05. Si è poi effettuato l'appello, come di consueto ed alle ore 15.05 si è fatto un secondo sopralluogo con i due capitani Minghinelli Matteo e Lobascio Giuliano n tutto questo il tempo alternava fasi di pioggia con altre senza. Si è quindi deciso di procedere con il riscaldamento nostro e delle squadre con l'obiettivo di fare un successivo ed ultimo sopralluogo a ridosso delle 15.45 . Tuttavia a ridosso delle 15.45 con il tempo che risultava troppo aleatorio e l'irrecuperabilità del terreno si è comunicato ai capitani il rinvio della partita a tale ora. Il campo presentava diverse zone allagate quali fasce laterali a ridosso delle panchine, le due aree di porta e le due parti centrali a prossime alla linea mediana”;

  • Considerato che, in allegato al referto di gara medesimo si trovava, altresì, riserva scritta, presentata dalla Società SERRA RICCO’ 1971, nella quale si legge, fra l’altro, che alle ore 12:55, ora di arrivo al campo della società medesima, erano in funzione gli idranti posizionati sulla fascia laterale, lato panchine, come dimostrabile dalle foto scattate nell’occasione e che, comunque la Società avrebbe presentato formale ricorso, con ciò soddisfacendo il disposto dell’art. 67, comma 4 del CGS;

  • Visto il successivo preannuncio di ricorso, presentato dalla Società SERRA RICCO’ 1971, nel rispetto del disposto dell’art. 67, comma 1 del CGS, poi formalizzato con il ricorso motivato presentato nei termini e con le formalità di cui all’art. 67, comma 2 del CGS

  • Atteso che le motivazioni del predetto ricorso, oltre che censurare la condotta del ddg in ordine alle modalità adottate per la verifica della praticabilità del tdg, effettuate in momenti diversi, verte principalmente sul fatto che, all’ora di arrivo della Società (h. 12:55) nell’impianto sportivo sede della gara, la stessa trovava i cancelli chiusi egli idranti posizionati sulla fascia laterale, lato panchine in funzione, nonostante la pioggia battente sin dalla notte precedente;

  • Considerato che le predette motivazioni, proseguono argomentando che, alle richieste di aprire i cancelli d’ingresso al campo sportivo, il personale della Società TAGGIA, adduceva che non si trovavano le chiavi per aprire i medesimi, tergiversando, così, per prendere tempo e poter chiudere gli idranti incautamente lasciati aperti prima dell’arrivo della ricorrente e che, inoltre, quando, dopo l’appello, veniva consegnata la distinta della Società TAGGIA, la ricorrente medesima veniva a conoscenza che agli avversari mancavano un paio di calciatori, solitamente titolari, e che un altro paio, sempre fra i titolari, sarebbero andati in panchina, col che deducendo che la Società TAGGIA non volesse giocare la partita in quel giorno;

  • Visti i commi 6 e 7 dell’art. 67 del CGS

P.Q.M.

Dispone:

  • di soprassedere ad ogni decisione in merito alla gara di cui trattasi, in attesa delle eventuali controdeduzioni della Società controparte;

  • di fissare la data della pronuncia nel giorno 12 dicembre 2019;

  • di darne comunicazione alla Società SERRA RICCO’ 1971 ed alla Società TAGGIA.

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