Promozione - 12 dicembre 2019, 19:29

TAGGIA-SERRA RICCO' Nessuna irregolarità, la gara si recupererà normalmente

Gli ospiti avevano fatto ricorso dicendo che la squadra di casa aveva bagnato volutamente il campo per renderlo impraticabile

Beppe Ghu, presidente del Taggia

Beppe Ghu, presidente del Taggia

GARE DEL 1/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA TAGGIA - SERRA RICCO’ 1971 del 01/12/2019

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco, a causa di avverse condizioni meteo su cui, in particolare, il ddg scrive: “Una volta giunti al Comunale Taggia è stato effettuato un primo sopralluogo per valutare la praticabilità del terreno di gioco alle ore 14.05. Si è poi effettuato l'appello, come di consueto ed alle ore 15.05 si è fatto un secondo sopralluogo con i due capitani Minighelli Matteo e Lobascio Giuliano n tutto questo il tempo alternava fasi di pioggia con altre senza. Si è quindi deciso di procedere con il riscaldamento nostro e delle squadre con l'obiettivo di fare un successivo ed ultimo sopralluogo a ridosso delle 15.45 . Tuttavia a ridosso delle 15.45 con il tempo che risultava troppo aleatorio e l'irrecuperabilità del terreno si è comunicato ai capitani il rinvio della partita a tale ora. Il campo presentava diverse zone allagate quali fasce laterali a ridosso delle panchine, le due aree di porta e le due parti centrali a prossime alla linea mediana”;

Considerato che, in allegato al referto di gara medesimo si trovava, altresì, riserva scritta, presentata dalla Società SERRA RICCO’ 1971, nella quale si legge, fra l’altro, che alle ore 12:55, ora di arrivo al campo della società medesima, erano in funzione gli idranti posizionati sulla fascia laterale, lato panchine, come dimostrabile dalle foto scattate nell’occasione e che, comunque la Società avrebbe presentato formale ricorso, con ciò soddisfacendo il disposto dell’art. 67, comma 4 del CGS;

Visto il successivo preannuncio di ricorso, presentato dalla Società SERRA RICCO’ 1971, nel rispetto del disposto dell’art. 67, comma 1 del CGS, poi formalizzato con il ricorso motivato presentato nei termini e con le formalità di cui all’art. 67, comma 2 del CGS

Atteso che le motivazioni del predetto ricorso, oltre che censurare la condotta del ddg in ordine alle modalità adottate per la verifica della praticabilità del tdg, effettuate in momenti diversi, verte principalmente sul fatto che, all’ora di arrivo della Società (h. 12:55) nell’impianto sportivo sede della gara, la stessa trovava i cancelli chiusi e gli idranti posizionati sulla fascia laterale, lato panchine in funzione, nonostante la pioggia battente sin dalla notte precedente;

Considerato che le predette motivazioni, proseguono argomentando che, alle richieste di aprire i cancelli d’ingresso al campo sportivo, il personale della Società TAGGIA, adduceva che non si trovavano le chiavi per aprire i medesimi, tergiversando, così, per prendere tempo e poter chiudere gli idranti incautamente lasciati aperti prima dell’arrivo della ricorrente e che, inoltre, quando, dopo l’appello, veniva consegnata la distinta della Società TAGGIA, la ricorrente medesima veniva a conoscenza che agli avversari mancavano un paio di calciatori, solitamente titolari, e che un altro paio, sempre fra i titolari, sarebbero andati in panchina, col che deducendo che la Società TAGGIA non volesse giocare la partita in quel giorno;

Atteso che, in relazione a quanto precede, soprassedeva ad ogni decisione in merito alla gara di cui trattasi, in attesa delle eventuali controdeduzioni della Società controparte, in base al disposto dell’art. 67, comma 7 del CGS, fissando, altresì, la data della pronuncia nel giorno 12 dicembre 2019 ed in base al disposto dell’art. 67, comma 6 del CGS, dandone comunicazione alle parti;

Considerato che, con p.e.c. in data 11/12/2019 alle ore 11:02:11 – e quindi nel rispetto di quanto stabilito dal precitatato art. 67, comma 7 del CGS – la Società TAGGIA, faceva pervenire una propria memoria, nella quale veniva precisato che:

1. Il Comune di Taggia rientra nel Bacino “A” del Piano di Allerta Meteo Regionale e, nella giornata del 01/12/2019, è stata emessa Allerta Meteo di entità “gialla”. Si allega a tal proposito il bollettino Meteo Ufficiale emesso da ARPAL (….). Stante quanto sopra, considerata l’elevata quantità di pioggia caduta nel mese di Novembre, appare inverosimile che la scrivente abbia avuto necessità di azionare l’impianto di irrigazione, per deteriorare ulteriormente le condizioni del campo sportivo fortemente provato dalle piogge stesse. A tal proposito si precisa che il sabato precedente all’incontro in questione si è disputata la partita Categoria Giovanissimi tra la scrivente Società ed il Camporosso, la quale ha compromesso in maniera irreversibile la praticabilità del terreno. Si allega stralcio del C.U. 22 (….);

2. Sempre a causa delle cattive condizioni meteo della giornata in questione, si sono verificati numerose interruzioni di corrente elettrica nelle ore mattutine, causando problematiche sia all’impianto di riscaldamento degli spogliatoi (ne è stata data informativa alla Terna arbitrale, in quanto la problematica riguardava lo spogliatoio ad essa assegnato), sia all’impianto di irrigazione automatizzato (….), il quale intorno alle ore 13,00 si è attivato involontariamente (con il ritorno della corrente elettrica), per un brevissimo periodo (ca. 30 secondi), azionando un solo irrigatore. A tal proposito si prenda atto delle foto fornite dalla A.S.D. Serra Riccò 1971 dalle quali si evince alle 12,58 l’impianto prima fosse attivato e successivamente spento;

3. Si precisa che l’accesso al Campo sportivo della scrivente società era libero. A tal proposito si fa riferimento alla riserva scritta presentata dalla A.S.D. Serra Riccò 1971 alla terna arbitrale nella quale non si fa riferimento alla questione del “cancello”. Inoltre il campo sportivo è visibile dall’esterno, il che rende inutile ogni comportamento volto ad impedirne la visione in qualsiasi ora del giorno e della notte;

4.In merito alle decisioni del D.d.g. di non disputare l’incontro si precisa che le stesse sono state assunte successivamente alla collaborazione fornita dal personale di servizio al campo, il quale si è attivato alacremente per disputare la partita.

5. Riteniamo assai grave, denigratorio, irrispettoso e fraudolento accusare la nostra Società di mancanza di rispetto e lealtà sportiva. Al dispendio di tempo e alle risorse economiche mettiamo davanti l’incolumità fisica dei giocatori (di entrambe le squadre) e della Terna arbitrale, della quale rispettiamo la scelta di non far svolgere la partita (si sottolinea nuovamente che non è la A.C. Taggia a non aver voluto disputare l’incontro, bensì l’A.C. Taggia si è attenuta a quanto disposto dal D.d.g).

6. Riteniamo offensivo e antisportivo la valutazione a priori dei giocatori scelti dal nostro Allenatore per disputare la gara. Si tratta di una caduta di stile della ricorrente, chiaramente motivata dalla contrarietà alle scelte assunte dal D.d.g. .

7. Riteniamo poco corretto estrapolare dal referto del D.d.g. unicamente che il campo presentava allagata la sola fascia laterale a ridosso delle panchine, in quanto nel referto non è presente la parola “soprattutto” come riportata dalla A.S.D. Serra Riccò 1971, bensì anche le due aree di porta e le due parti centrali prossime alla linea mediana.

8. Oltre a quanto sopra esposto, si fa presente che la scrivente, essendo in assoluta buona fede e spinta da codici scritti e non scritti di lealtà sportiva, ha proceduto al ritiro della Raccomandata A/R inviata dalla ricorrente, nonostante la stessa sia chiaramente inficiata da un vizio di notifica. Si fa presente che il mancato ritiro, stante il vizio di notifica (….), avrebbe vanificato già di per sé il ricorso stesso”.

fornendo tutti gli allegati relativi e chiedendo il rigetto del ricorso de quo;

Considerato che, come noto, il referto arbitrale costituisce prova privilegiata, rispetto all’accertamento dei fatti accaduti in occasione di una gara e che sullo stesso nulla viene detto su quanto oggetto del predetto ricorso;

Ritenuto, pertanto, opportuno sentire il ddg al riguardo, il quale, al proposito, ha fatto pervenire un apposito supplemento, in cui viene detto:“Sono arrivato, assieme ai miei collaboratori, al Comunale Taggia (Taggia) all’incirca alle ore 13.45 per cui non ho potuto assistere direttamente all’azionamento degli idranti sul terreno di giuoco come asserito dalla Società ospite, in quanto a quell’ora non erano in funzione.

Tuttavia mi è stato mostrato dai dirigenti del Serra Riccò 1971 un video della durata di pochi secondi in cui si vedeva che effettivamente l’impianto di irrigazione era in funzione (nella zona adiacente le linee laterali dal lato panchine).

A tal proposito ribadisco quanto già riportato a referto circa le zone di campo e la loro relativa impraticabilità.

Riferisco infine che all’interno dello spogliatoio messoci a disposizione, al nostro arrivo l’impianto di riscaldamento era spento, inoltre vi era un temporaneo mal funzionamento del sistema di alimentazione”;

Considerato che, da quanto sopra, si evince che il ddg conferma, sia che, da parte dei dirigenti del SERRA RICCO’ 1971 gli è stato mostrato un breve video, da cui si vede un idrante in funzione, sia che si sono manifestati malfunzionamenti agli apparati elettricinello spogliatoio della terna, così come, del resto, riportato nella memoria difensiva della Società TAGGIA;

Atteso che, allo stato dei fatti, non risultano sufficienti elementi probatori che possano corroborare in modo inconfutabile la tesi sostenuta dalla ricorrente, tendente, nella sostanza, a dimostrare un comportamento dolosotenuto nell’occasione dalla Società TAGGIA e finalizzato a non voler giocare la partita in questione, per conseguire un supposto vantaggio dal punto di vista tecnico in un eventuale recupero, allorquando avrebbe potuto schierare anche i calciatori che la ricorrente, anziché esclusi per scelta tecnica, suppone fossero non disponibili quel giorno, anche perché se questa fosse stata la reale intenzione della Società TAGGIA, ben essa avrebbe potuto mettere in funzione gli idranti in un tempo tale da consentire di allagare completamente l’impianto, senza destare sospetti, tenuto conto delle perduranti avverse condizioni meteo, gravanti da tempo sulla zona;allo stesso modo, non appare rilevante il fatto lamentato dalla ricorrente, relativamente alla circostanza che, alle richieste di aprire i cancelli d’ingresso al campo sportivo, il personale della Società TAGGIA, adduceva che non si trovavano le chiavi per aprire i medesimi, tergiversando, così, per prendere tempo e poter chiudere gli idranti incautamente lasciati aperti prima dell’arrivo della ricorrente medesima, in quanto, come anche argomenta la Società TAGGIA, quando sostiene che “….Inoltre il campo sportivo è visibile dall’esterno, il che rende inutile ogni comportamento volto ad impedirne la visione in qualsiasi ora del giorno e della notte…”, l’impianto sportivo è in piena vista, tant’è vero che la Società SERRA RICCO’ 1971, al suo arrivo nell’impianto medesimo, ha ben potuto prendere visione di quanto stava accadendo, tanto da riuscire anche ad effettuare un breve filmato;

Atteso, altresì, che – in egual maniera- non risultano sufficienti elementi probatori che possano inequivocabilmente indicare un comportamento colposo da partedella Società TAGGIA nell’occasione, a motivo del fatto che il maltempo che ha flagellato l’intera regione (facilmente desumibile dai bollettini emessi dall’ARPAL nel periodo) ed, in particolare, le zone del ponente e dell’estremo ponente ligure, ben potrebbe aver causato dei malfunzionamenti agli impianti elettrici della zona (come anche dimostrato da quanto occorso nello spogliatoio della terna arbitrale prima della gara), ivi compresa l’inopinata entrata in funzione dell’impianto d’irrigazione, che ben potrebbe essere ascritta al caso fortuito, non potendo, in tal caso, essere qui invocato il disposto dell’art. 10, comma 1 del CGS;

Rilevato, infine, che la Regola 2 del Regolamento de Giuoco del Calcio (Impraticabilità del terreno di gioco) al punto 1) sancisce che “Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara” e che l’arbitro incaricato della direzione di quella in oggetto, scriveva, fra l’altro, nel proprio referto “….Il campo presentava diverse zone allagate quali fasce laterali a ridosso delle panchine, le due aree di porta e le due parti centrali a prossime alla linea mediana”, per cui la situazione del tdg sembra apparisse compromessa in modo grave e diffuso e non certamente solo a causa dell’inopinata entrata in funzione dell’impianto d’irrigazione, il quale – come anche riferisce il ddg , riferendosi alla visionatura del breve video prodotto dalla Società SERRA RICCO’ 1971- aveva agito nella zona della linea laterale del lato delle panchine, zona che, tra l’altro, non è certamente quella dirimente nel complesso del giudizio definitivo del ddg sulla praticabilità o meno del tdg;

P.Q.M.

  • Dispone la ripetizione della gara di cui trattasi, in data da destinarsi.

  • Si incameri la tassa di ricorso.

Ti potrebbero interessare anche:

SU