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Prima categoria | 16 gennaio 2020, 20:52

RIESE-BORGORATTI Respinto il ricorso degli ospiti per vizio di forma

Il vicepresidente Righetti infuriato: "L'arbitro non ha voluto ammettere l'errore e si sono rifugiati motivando la decisione con un nostro errore burocratico..."

RIESE-BORGORATTI Respinto il ricorso degli ospiti per vizio di forma

"Grazie alla società Riese per l'onestà dimostrata.  Gli altri organi avranno da me una misera considerazione da qui in avanti".

Con questo sintetico, ma pungente commento, il vicepresidente del Borgoratti Luca Righetti commenta la decisione del Giudice che respinge il ricorso per errore arbitrale.

Come ricorderete, il Borgoratti sosteneva che il giocatore Barabino fosse stato espulso per errore, e confidava che l'arbitro ammettesse lo sbaglio.

Nella decisione, come leggete qui sotto, in realtà non si parla dell'errore, ma si respinge il ricorso per vizio di forma. Rimarrà dunque in eterno il dubbio se lo sbaglio sia stato commesso o meno.

Righetti spiega poi: "Ci hanno respinto il ricorso dicendo che non abbiamo informato la Riese del nostro reclamo, ma sul sito della FIGC non era disponibile una PEC della Riese, quindi non sapevamo come fare. In ogni caso non hanno voluto ammettere l'errore e si sono salvati in altro modo..."

LA SENTENZA DEL GIUDICE

gara del 12/ 1/2020 RIESE - BORGORATTI

Il G.S.

" Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. BORGORATTI, con mail in data 12/01/2020, h. 19:03, con cui viene chiesta la ripetizione della gara medesima, per supposto errore tecnico dell'arbitro che all' 80' avrebbe espulso per doppia ammonizione il giocatore n.8 BARABINO Nicolò, mentre erano stati ammoniti nella prima frazione di gara solo il n.5 LAZZARI Tommaso e il n.10 DROMMI Gianluca e non il n.8 suddetto, argomentando che Il direttore di gara avrebbe erroneamente scambiato il n.8 Barabino con uno dei due giocatori sopracitati ed aggiungendo che era presente il Commissario di campo;

" Considerato che dallo stesso preannuncio non si evince in alcun modo l'avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

" Vista la mail della Soc. BORGORATTI in data 14/01/2020, h. 17:26 con cui la medesima richiedeva gli atti dell'arbitro inerente la partita in questione, come formalizzazione di reclamo;

" Visto l'art. 3 del più volte richiamato art. 67 del C.G.S. i quale stabilisce che il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, per cui la richiesta del referto di gara da parte della ricorrente appare, in tale fase, irrituale;

" Considerato, comunque, che anche in tale occasione non si evince in alcun modo l'avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall'art. 67, secondo comma, del C.G.S.;

" Visto il combinato disposto dell' art. 67, primo comma, e dell'art. 48, secondo comma, del C.G.S.;

Il G.S.

Dispone:

" L'irricevibilità del ricorso in esame;

" L'omologazione del risultato conseguito sul campo;

" Il versamento del contributo previsto dall'art. 48 del C.G.S..

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg nel corso della gara in questione.

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