Gara CARIGNANO – PRO PONTEDECIMO CALCIO
Dal supplemento allegato al referto della gara Carignano – Pro Pontedecimo Calcio si evince che l’arbitro ha ritenuto opportuno far disputare due tempi supplementari in aggiunta ai tempi regolamentari , avendo interpretato in tal senso le indicazioni ricevute dai propri organi superiori.
Verificato che, tuttavia, tale prosecuzione di gara non avrebbe dovuto essere disputata, non essendo prevista da regolamento , ma considerato , altresì, che il punteggio risultante al termine dell’incontro è rimasto quello che era stato conseguito al termine dei tempi regolamentari e che, pertanto, la disputa dei tempi supplementari non ha influito in alcun modo sullo svolgimento dell’incontro né ha cagionato alcun danno in capo alle due Società, questo Giudice delibera di omologare il risultato conseguito sul campo ( 1 – 1 ).