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Promozione | 24 giugno 2018, 19:40

Campomorone, dimezzata la sanzione pecuniaria

Dopo i fatti di Alassio, la società era stata multata di 1200 euro, sanzione ridotta a 600 euro.

Prot. n. 50/cs – Reclamo della società U.S.D. CAMPOMORONE SANT’OLCESE avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.200 inflitta con provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale e pubblicato con C.U. n. 73 del 24 maggio 2018.


Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di cui sopra, unitamente a quella della perdita della gara con il risultato di 0-3, in quanto nel corso del s.t.s. di un gara di play-off contro la società ALASSIO F.C., la società CAMPOMORONE SANT’OLCESE restava con sei calciatori sul t.d.g.; circostanza, questa, in virtù della quale l’arbitro doveva sospendere definitivamente la gara.


Più in particolare, allorquando la società CAMPOMORONE SANT’OLCESE stava giocando con sette calciatori sul campo, uno di questi subiva un infortunio e non poteva più riprendere la partita. Il direttore di gara faceva presente all’allenatore del CAMPOMORONE SANT’OLCESE che aveva ancora una sostituzione a disposizione e lo invitava a provvedere in tal senso; quest’ultimo, peraltro, rifiutava di sostituire il calciatore infortunato e, di conseguenza, la propria squadra non disponeva più del numero minimo di calciatori per poter validamente proseguire la gara.


Ad avviso del Primo Giudice tale comportamento sarebbe equivalso ad una vera e propria rinuncia: di qui le sanzioni come sopra emarginate.


Lo stesso Giudice di prime cure ha, altresì, disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché verifichi l’eventuale sussistenza di ulteriori profili sanzionabili.


Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la società CAMPOMORONE SANT’OLCESE, chiedendo la riduzione dell’ammenda nonché di revocare la trasmissione degli atti alla Procura Federale.


In relazione a quest’ultima domanda, deve essere osservato come la stessa sia irricevibile, in quanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale non costituisce sanzione e, di conseguenza, non può essere oggetto di impugnazione.


Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in parte qua.


Per ciò che concerne la sanzione dell’ammenda, la reclamante ha dedotto che la sanzione, oltre che ingiustificata, sarebbe altresì erronea in quanto la sanzione per la prima rinuncia nel Campionato di Promozione è pari ad € 300.


In merito a tale deduzione, deve essere rilevato come, in linea teorica, la sanzione inflitta dal Primo Giudice sia corretta, in quanto è stata applicata l’ammenda tabellarmente prevista per la prima rinuncia avvenuta nella fase successiva alla disputa dei campionati.


E’, altresì, opinione di Questa Corte che il referto di gara abbia correttamente compendiato i fatti contestati dalla reclamante e che, pertanto, sia congrua la ricostruzione dei fatti operata dal Primo Giudice.


Ciò che, tuttavia, Questa Corte non condivide è la sussunzione di tali fatti nell’ipotesi normativamente prevista della rinuncia.


Si ritiene, infatti, che nel caso di specie sussistano una serie di peculiarità in ragione delle quali il comportamento dell’allenatore – altrimenti qualificabile come rinuncia – non sia ascrivibile a detta fattispecie e debba essere diversamente considerato alla stregua di una condotta gravemente antisportiva.


Più precisamente, devesi osservare:

  • che la gara veniva definitivamente sospesa al 2’ del s.t.s.;

  • che la partita, fino a quel momento, era stata caratterizzata da una forte componente agonistica;

  • che, infatti, l’arbitro aveva espulso ben otto calciatori, tre dell’Alassio e cinque (uno dalla panchina) del Campomorone Sant’Olcese;

  • che, inoltre, si potevano conteggiare ben nove ammonizioni complessive.


Il contegno della società, pertanto, per quanto non commendevole, non può certo definirsi remissivo e/o rinunciatario.


Alla luce di quanto sopra, Questa Corte non ritiene equo equiparare la condotta della reclamante a quella di una società tout court rinunciataria.


Il contegno della società Campomorone Sant’Olcese, pertanto, deve essere considerato gravemente antisportivo ed in quanto tale va sanzionato.


Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera di ridurre la sanzione inflitta alla società CAMPOMORONE SANT’OLCESE in quella dell’ammenda pari ad € 600. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone la restituzione della tassa di reclamo.

PDP

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