/ Prima categoria
Lavoro in Italia

Cerca sul sito

Vai all'archivio ›

Prima categoria | 10 gennaio 2019, 19:22

OLIMPIC STANGATA - La reazione della società: "Estranei ai fatti contestati, condanniamo ogni forma di violenza"

Ecco le parole del Consiglio Direttivo dopo le dure sentenze subite dal Giudice Sportivo

OLIMPIC STANGATA - La reazione della società: "Estranei ai fatti contestati, condanniamo ogni forma di violenza"

Comunicato ufficiale:

Il G.S.D. Olimpic 1971 in merito agli episodi avvenuti l'ultima giornata di Campionato negli spogliatoi di Torriglia al termine della gara ribadisce la totale estraneità di propri tesserati ai fatti riportati nel referto dal Direttore di gara. La persona alla quale vengono addebitati i gravi comportamenti non è riconducibile in nessun modo alla società non ricoprendo nessuna carica e nessun ruolo all'interno dell'organigramma societario. Il G.S.D. Olimpic 1971 stigmatizza e condanna fermamente ogni episodio di violenza e tutelerà la propria immagine in ogni sede.

=======================

in ordine alla gara in epigrafe TORRIGLIA-OLIMPIC:

CONSIDERATO che, a fine gara, un soggetto associabile alla società GSD OLIMPIC 1971, entrava indebitamente nello spogliatoio del ddg, esibendo il distintivo della GdF e, non consentendo allo stesso di leggere il proprio documento di riconoscimento, gli rivolgeva insulti e varie minacce, anche di morte; allorquando il ddg chiedeva aiuto ad un dirigente della società, questi, anziché intervenire per tutelarlo, rideva in segno di scherno, invitando ad ascoltare l’estraneo – che aveva salutato poco prima- sostenendo che aveva ragione. Dopo svariati tentativi, il ddg riusciva a far uscire l’intruso dal proprio spogliatoio, ma costui, riaprendo con violenza la porta e richiudendola alle proprie spalle, rientrava nello spogliatoio, colpendo con violenza all’occhio sinistro, il ddg con il distintivo della GdF, cosa questa che lo costringeva –una volta rientrato in sede- a recarsi al Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticato un trauma facciale, con prognosi di 3 gg. salvo complicazioni;

CONSIDERATO altresì, che, riaprendo la porta dello spogliatoio, grazie all’aiuto dei dirigenti della società, il ddg, chiedeva al dirigente di cui più sopra, di fornirgli le generalità dell’aggressore, ma costui affermava di non conoscerlo, nonostante l’avesse salutato in precedenza. L’aggressore veniva allontanato grazie all’intervento dei dirigenti della società, ma quando il ddg usciva, egli continuava a profferire minacce al suo indirizzo, tanto da costringerlo a richiedere l’intervento della forza pubblica;

ATTESO che, stante quanto sopra, non è stato possibile adottare alcuna sanzione nei confronti della suddetta persona, ma è stato solo possibile comminare le sanzioni, rispettivamente, nei confronti della società a titolo di responsabilità oggettiva e del dirigente identificato dal ddg;

CONSIDERATO, tuttavia che i fatti riguardano un aggressione all’arbitro con percosse e lesioni, avvenuta, per giunta, in campo avverso;

dispone

la trasmissione degli atti relativi alla gara de quo alla Procura Federale, al fine di valutare l’opportunità di effettuare opportune indagini, per accertare l’identità dell’aggressore del ddg e se egli ricopra un qualsivoglia ruolo nella società GSD OLIMPIC 1971,con riferimento alle disposizioni dell’art.1-bis del CGS, al fine di applicare le sanzioni previste in ordine al comportamento da lui tenuto in occasione della gara in questione.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA 

Euro 650,00 e Squalifica del campo per 1 giornata – OLIMPIC 1971 

Per il comportamento, in campo avverso, di un soggetto associabile alla società, il quale, a fine gara, entrava indebitamente nello spogliatoio del ddg, esibendo il distintivo della GdF e, non consentendo allo stesso di leggere il proprio documento di riconoscimento, gli rivolgeva insulti e varie minacce, anche di morte; allorquando il ddg chiedeva aiuto ad un dirigente della società, questi, anziché intervenire per tutelarlo, rideva in segno di scherno, invitando ad ascoltare l’estraneo – che aveva salutato poco prima- sostenendo che aveva ragione. Dopo svariati tentativi, il ddg riusciva a far uscire l’intruso dal proprio spogliatoio, ma costui, riaprendo con violenza la porta e richiudendola alle proprie spalle, rientrava nello spogliatoio, colpendo con violenza all’occhio sinistro, il ddg con il distintivo della GdF, cosa questa che lo costringeva –una volta rientrato in sede – a recarsi al Pronto soccorso, dove gli veniva diagnosticato un trauma facciale, con prognosi di 3 gg. salvo complicazioni.

Riaprendo la porta dello spogliatoio, grazie all’aiuto dei dirigenti della società, il ddg, chiedeva al dirigente di cui più sopra, di fornirgli le generalità dell’aggressore, ma costui affermava di non conoscerlo, nonostante l’avesse salutato in precedenza. L’aggressore veniva allontanato grazie all’intervento dei dirigenti della società, ma quando il ddg usciva, egli continuava a profferire minacce al suo indirizzo, tanto da costringerlo a richiedere l’intervento della forza pubblica.

Inoltre, per il comportamento omissivo di un proprio dirigente che, richiesto dal ddg di intervenire a propria tutela, non solo non lo assecondava, ma, addirittura, lo irrideva, schierandosi dalla parte dell’intruso-creando, così, i presupposti della successiva aggressione nei confronti del ddg medesimo- ed, infine, con comportamento omertoso, dichiarava di non conoscere quest’ultimo, nonostante lo avesse salutato in precedenza.

A CARICO DI MASSAGGIATORI 

SQUALIFICA. FINO AL 28/ 2/2019 

ZAPPIA MIMMO (OLIMPIC 1971) 

Per il comportamento omissivo tenuto allorquando, richiesto dal ddg di intervenire a propria tutela, per via dell’intrusione di un soggetto non autorizzato,riconducibile alla società, nel proprio spogliatoio, non solo non lo assecondava, ma, addirittura, lo irrideva, schierandosi dalla parte dell’intruso e creando, così, i presupposti della successiva aggressione nei confronti del ddg medesimo, ed, infine, per il comportamento omertoso tenuto, quando, a richiesta del ddg di fornirgli le generalità dell’aggressore, dichiarava di non conoscere quest’ultimo, nonostante lo avesse salutato in precedenza

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore