GARE DEL 3/ 2/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 2/2019 AURORA CALCIO - PONTELUNGO 1949
Il G.S.
" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara veniva interrotta al 47' del s.t. per abbandono del t.d.g. da parte di tutti i giocatori della società Aurora Calcio, nonostante si dovessero ancora disputare 3 dei 5 minuti di recupero concessi dal ddged i ripetuti inviti del ddg a riprendere il gioco;
" Vista per conoscenza la memoria difensiva prodotta dalla Società Aurora Calcio
" Visti gli artt. 53 comma 7 NOIF e l'art. 17 comma 1 CGS P.Q.M.
Dispone:
" Di comminare la sanzione della perdita della gara alla Società AURORA CALCIO con il punteggio di 0-3, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica;
" Di comminare la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 alla Società AURORA CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei suoi tesserati, sanzione ridotta per il comportamento collaborativo tenuto dall'allenatore al termine della gara
" Di comminare la sanzione pecuniaria di Euro 250 quale prima rinuncia alla prosecuzione della gara in epigrafe.
" MOZZONE Paolo - 4 giornate. Perché, in qualità di capitano, faceva uscire dal tdg i propri compagni di squadra determinando in tal modo l'interruzione della gara.
" Oltre ai provvedimenti di seguito indicati.