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Prima categoria | 14 novembre 2019, 19:33

SALUTO ROMANO Duecento euro di ammenda al Soccer Borghetto

La società SCD SOCCER BORGHETTO era stata deferita per il comportamento tenuto dall’allenatore Rossano PORCELLA, “il quale al termine della gara Soccer Borghetto – Borghetto 1968 festeggiava la vittoria della sua squadra per 2-0 facendo il saluto romano"...

Il famoso saluto romano di Di Canio

Il famoso saluto romano di Di Canio

TF 12 – Deferimento della società SCD SOCCER BORGHETTO nel procedimento n. 1047pfi 18/19.


Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA (Consiglieri), all’udienza dell’8 novembre 2019 ha pronunciato la seguente sentenza:


La società SCD SOCCER BORGHETTO è stata deferita dinnanzi a Questo Tribunale per il comportamento tenuto dall’allenatore Rossano PORCELLA, “il quale al termine della gara Soccer Borghetto – Borghetto 1968 festeggiava la vittoria della sua squadra per 2-0 facendo il saluto romano, mentre si trovava in compagnia dei suoi calciatori e la fotografia dell’evento veniva pubblicata sui quotidiani Il Secolo XIX e La Stampa”.


La condotta contestata è pacifica. Dalla fotografia versata in atti, successivamente, diffusa anche da alcuni quotidiani, si può constatare il contegno tenuto dal Signor Porcella e consistente nell’essersi fatto fotografare allorquando esultava facendo l’inequivocabile gesto del saluto romano.


Tale gesto deve essere, evidentemente, stigmatizzato, poiché costituente manifestazione di ideologia politica; ciò che non è consentito ai tesserati nell’ambito di partecipazione a manifestazioni sportive.


La difesa ha prodotto ulteriori fotografie, scattate contestualmente a quella in contestazione, nelle quali si può notare il medesimo allenatore festeggiare con modalità più consuete.


Questo Tribunale ritiene che tutte le fotografie in atti siano state scattate in un brevissimo lasso di tempo, poiché ritraggono le stesse persone, disposte nello stesso modo e con pose molto simili le une alle altre.


Si ritiene, pertanto, che la condotta del Signor Porcella, per quanto indubbia e non consentita dalla norme federali, si sia risolta in quell’unico gesto, verosimilmente perpetrato per pochi secondi e che, di conseguenza, il contegno allo stesso addebitato debba essere in parte ridimensionato.


Ragionamento, questo, che a maggior ragione deve essere esteso in relazione alla posizione della società, che risponde del comportamento del tesserato a titolo di responsabilità oggettiva e per la quale la Procura Federale ha richiesto la sanzione di € 300,00 di ammenda.


In virtù di quanto sopra esposto, Questo Tribunale ritiene che detta sanzione possa essere contenuta in misura inferiore e che sia equa e proporzionata ai fatti in addebito la sanzione di e 200,00 di ammenda.


Per tali ragioni, il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, delibera di infliggere alla società SOCCER BORGHETTO la sanzione di € 200,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

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