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Calcio | 25 settembre 2020, 01:20

COPPA ITALIA E COPPA LIGURIA Tre vittorie a tavolino

Ligorna, Goliardica e Olimpic sconfitte dal Giudice Sportivo. I tre punti vanno a Athletic, Marassi e Fegino

COPPA ITALIA E COPPA LIGURIA Tre vittorie a tavolino

GARE DEL 20/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2020 LIGORNA 1922 - ATHLETIC CLUB ALBARO

Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

" Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CANI Aleksandro della Società LIGORNA 1922, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione al 45' 1º t.;

" Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore CANI Aleksandro non risulta essere stato tesserato, nè avere in corso alcun provvedimento di tesseramento da parte della Società LIGORNA 1922;

" Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

" Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

" Considerato che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1 – 0 in favore della Società LIGORNA 1922;

" Atteso che, in seguito a quanto emerso e descritto sopra, si è provveduto anche ad una verifica delle distinte della gara di COPPA ITALIA di ECCELLENZA MOLASSANA BOERO A.S.D. – LIGORNA 1922 disputata il 13/09/20 e terminata con il risultato di 1-2, da cui è risultato che il calciatore CANI Aleksandro ha preso parte anche ad essa;

DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

 " Di assegnare la vittoria per 0-3 alla Società ATHLETIC CLUB ALBARO nella gara in questione;

" Squalifica per 2 giornate al calciatore CANI Aleksandro, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

 " Inibizione fino al 08 ottobre 2020 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società LIGORNA 1922, Signor DE MARIA Raimondo;

 " Ammenda di Euro 200 alla società LIGORNA 1922, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Per quanto attiene all'impiego del calciatore CANI Aleksandro nella gara di COPPA ITALIA di ECCELLENZA MOLASSANA – LIGORNA disputata il 13/09/20 e terminata con il risultato di 1-2, non potendo più assumere alcun provvedimento al riguardo, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di eventuale competenza.

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GARE DEL 20/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2020 MARASSI 1965 - GOLIARDICAPOLIS 1993

Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

" Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CANTONI Lorenzo della Società GOLIARICAPOLIS 1993, ha preso parte alla gara a partire dal 1' del 2º t., venendo, poi, sanzionato con il provvedimento di ammonizione al 40' 2º t.;

 " Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che, a carico del calciatore CANTONI Lorenzo risulta una pratica di trasferimento creata il 10.09.2020 tra la precedente Società di appartenenza dello stesso, LIGORNA 1922 e la Società GOLIARDICAPOLIS 1993, peraltro non trasmessa al Comitato Regionale Liguria con la firma elettronica, per cui il calciatore è stato, di fatto, trasferito alla Società GOLIARDICAPOLIS 1993, ma la suddetta non ha provveduto a trasmettere la pratica di trasferimento;

 " Atteso che, in base a quanto precede, il calciatore CANTONI Lorenzo,alla data della disputa della gara in questione, risultava ancora tesserato per la Società LIGORNA 1922;

" Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

" Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

" Considerato che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1 - 1;

DISPONE DI INFLIGGERE LE SEGUENTI SANZIONI:

 " Di assegnare la vittoria per 0-3 alla Società MARASSI 1965 nella gara in questione;

" Squalifica per 1 giornata al calciatore CANTONI Lorenzo a decorrere dalla data del suo effettivo trasferimento;

 " Inibizione fino al 08 ottobre 2020 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società GOLIARDICAPOLIS 1993, Signor AZZARO Piero;

 " Ammenda di Euro 100 alla società GOLIARDICAPOLIS 1993, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

 

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GARE DEL 20/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2020 FEGINO - OLIMPIC 1971

Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

 " Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore SHAHAI Martin della Società OLIMPIC 1971, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione al 18' 1º t.;

 " Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che trasferimento del calciatore SHAHAI Martin il giorno della gara non era stato ancora approvato dal Comitato Regionale Liguria e quindi egli ha preso parte alla sessa in posizione irregolare, in quanto, risultando dilettante extracomunitario (status 71), doveva attendere il nulla osta da parte del Comitato medesimo per poter partecipare alla gara;

 " Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

" Considerato che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore della Società OLIMPIC 1971;

 " Atteso che, in seguito a quanto emerso e descritto sopra, si è provveduto anche ad una verifica delle distinte della gara di COPPA REGIONALE di Prima Categoria OLIMPIC 1971- PRA disputata il 12/09/20 e terminata con il risultato di 2-2, da cui è risultato che il calciatore SHAHAI Martin ha preso parte anche ad essa;

DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

 " Di assegnare la vittoria per 0-3 alla Società FEGINO nella gara in questione;

" Squalifica per 2 giornate al calciatore SHAHAI Martin, a decorrere dalla data del suo effettivo trasferimento; " Inibizione fino al 08 ottobre 2020 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società OLIMPIC  1971, Signor FAZIO Diego;

" Ammenda di Euro 100 alla società OLIMPIC 1971, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Per quanto attiene all'impiego del calciatore SHAHAJ Martin nella gara di COPPA REGIONALE di Prima Categoria  Categoria OLIMPIC 1971 - PRA disputata il 12/09/20 e terminata con il risultato di 2-2, non potendo più assumere alcun provvedimento al riguardo, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di eventuale competenza.

 

 

 

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