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Seconda categoria | 20 ottobre 2020, 20:49

COPPA LIGURIA Calizzano e Murialdo escluse dalla manifestazione

Non si erano presentate domenica in campo. Un segnale importante da parte della Federazione

COPPA LIGURIA Calizzano e Murialdo escluse dalla manifestazione

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 20/10/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:


GARA CALIZZANO 63 – DEGO CALCIO del 18/10/2020

Il G.S.

  • Vista, preliminarmente, la mail della CALIZZANO 63, indirizzata alla società DEGO CALCIO, in data 18 ottobre 2020, h. 09:21, in cui si legge: "Con la Presente la Polisportiva Calizzano 1963 richiede il rinvio della gara odierna di Coppa Liguria prevista in data 18/10/2020 contro A.S.D. Dego a scopo precauzionale";

  • Vista, altresì, la risposta fornita dalla società DEGO CALCIO, in data 8 ottobre 2020, h. 09:26 alla predetta mail, in cui si legge: "L'ASD DEGO CALCIO, in risposta alla richiesta della Polisportiva Calizzano di rinvio della partita prevista in data odierna, comunica l'accoglimento della suddetta. Resta in attesa di ricevere approvazione da parte degli Organi Federali";

  • Visto il referto arbitrale della gara in questione, da cui si evince che la stessa non ha avuto luogo per la mancata presentazione della società CALIZZANO 63, nella data ed all'ora prevista per la disputa della stessa;

  • Visto il preannuncio di ricorso sulla gara in epigrafe, presentato dalla Soc. CALIZZANO 63, con mail in data 18 ottobre 2020, h 20:13:53, all'indirizzo mail referti.genova@lnd.it ed avente oggetto PREAVVISO DI RECLAMO, in cui si dice: "Oggi, 18 ottobre 2020, la partita di Coppa Liguria di Seconda Categoria, Girone 3 “Pol. Calizzano 1963 – A.S.D. Dego Calcio” non si è disputata in quanto la sottoscritta società si è rifiutata di scendere in campo per cause di forza maggiore, al fine di tutelare la salute dei propri tesserati contro la pandemia da COVID-19.

La società presenta preavviso di reclamo e nella giornata di domani invierà il reclamo ufficiale fornendo una copia del reclamo stesso alla società A.S.D. Dego Calcio";

  • Considerato che, in base a quanto precede, si rileva che il citato preannuncio di ricorso risulta:

      • non presentato a mezzo p.e.c. così come previsto dall'art. 67, comma 1, del CGS;

      • inviato, comunque, a casella mail differente da quella della Segreteria del G.S., sempre in base all'art. 67, comma 1 citato, che è lnd.crliguria@pec.it;

      • privo di alcuna motivazione, in quanto si basa su una meglio non definita causa di forza maggiore, la quale non viene adeguatamente specificata, motivata e riferita alla ricorrente;

      • privo di qualsivoglia documentazione da cui si possa dedurre l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, primo comma, del C.G.S., più volte richiamato;

    • Considerato, altresì, che, comunque, non è stato, poi, depositato alcun ricorso, nei termini previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

  • Visto il Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, recante "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021)", il quale prevede, al punto 1) che per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

  • Atteso che, allo stato degli atti, non risulta che il C.R. Liguria della LND, abbia, in alcun modo, approvato il rinvio a data da destinarsi della gara in esame, per cui la situazione sulla quale qui si discute, appare doversi inquadrare nella fattispecie della "rinuncia a gare";

  • Visto il C.U. n.° 16 del 02/10/2020, quale, fra l'altro, dispone per la COPPA LIGURIA di SECONDA CATEGORIA e per quella di TERZA CATEGORIA: "Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie pari a € 200,00.

Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi i gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi";

  • Visto il combinato disposto dell’ art. 67, primo comma, e dell’art. 48, secondo comma, del C.G.S.;

  • Considerato che il già citato il Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, prevede, inoltre, che il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata;

Il G.S.

Dispone:

  • Il rigetto del ricorso in esame;

  • L'esclusione della società CALIZZANO 63 dalla manifestazione in oggetto e l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico della stessa di € 200,00 (duecento/00);

  • Il versamento del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S.

    ====

    GARA MURIALDO – CENGIO del 18/10/2020

    Il G.S.

    • Visto il referto arbitrale della gara in questione, da cui si evince che la stessa non ha avuto luogo per la mancata presentazione della società MURIALDO, nella data ed all'ora prevista per la disputa della stessa;

    • Visto il preannuncio di ricorso sulla gara in epigrafe, presentato dalla Soc. MURIALDO, con mail in data 18 ottobre 2020, h 18:41:45, all'indirizzo mail referti.genova@lnd.it ed avente oggetto PREAVVISO DI RECLAMO, in cui si dice: "Oggi 18 Ottobre 2020 la partita di Coppa Liguria di Seconda Categoria Girone 4 "A.S.D. Murialdo - U.S.D. Cengio" non si è disputata in quanto la sottoscritta società si è rifiutata di scendere in campo per cause di forza maggiore, al fine di tutelare la salute dei propri tesserati contro la pandemia da COVID-19.

    La società presenta preavviso di reclamo e nella giornata di domani invierà il reclamo ufficiale fornendo una copia del reclamo stesso alla società U.S.D. Cengio";

    • Considerato che, in base a quanto precede, si rileva che il citato preannuncio di ricorso risulta:

    • non presentato a mezzo p.e.c. così come previsto dall'art. 67, comma 1, del CGS;

    • inviato, comunque, a casella mai differente da quella della Segreteria del G.S., sempre in base all'art. 67, comma 1citato, che è lnd.crliguria@pec.it;

    • privo di alcuna motivazione, in quanto si basa su una meglio non definita causa di forza maggiore, la quale non viene adeguatamente specificata, motivata e riferita alla ricorrente;

    • privo di qualsivoglia documentazione da cui si possa dedurre l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, primo comma, del C.G.S., più volte richiamato;

    • Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 19 Ottobre 2020, h. 16:13:16 la società MURIALDO ha, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., in cui si legge: "Con la presente siamo a presentare reclamo ufficiale al giudice sportivo, in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari inerenti alla partita tra U.S.D. Cengio – A.S.D. Murialdo che si sarebbe dovuta disputare il 18/10/2020 alle ore 15.00 presso il campo Sant'Antonio di Murialdo Valle.

    La società A.S.D. Murialdo ha ritenuto di non poter scendere in campo per cause di forza maggiore, al fine di tutelare la salute e il lavoro dei propri atleti e tesserati viste le problematiche pandemiche e i rischi legati ad un possibile contagio da COVID 19...."

    • Atteso che, a prescindere dalla già errata procedura utilizzata per il preannuncio di ricorso, più sopra eccepita, anche in questo caso ci si trova di fronte ad un gravame privo di alcuna motivazione, in quanto si basa su una meglio non definita causa di forza maggiore, la quale non viene adeguatamente specificata, motivata e riferita alla ricorrente;

    • Visto il Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, recante "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021)", il quale prevede, al punto 1) che per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

    • Atteso che, allo stato degli atti, la situazione sulla quale qui si discute, appare doversi inquadrare nella fattispecie della "rinuncia a gare";

    • Visto il C.U. n.° 16 del 02/10/2020, quale, fra l'altro, dispone per la COPPA LIGURIA di SECONDA CATEGORIA e per quella di TERZA CATEGORIA: "Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie pari a € 200,00.

    Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi i gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi";

    • Visto il combinato disposto dell’ art. 67, primo comma, e dell’art. 48, secondo comma, del C.G.S.;

    • Considerato che il già citato il Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, prevede, inoltre, che il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata;

    Il G.S.

    Dispone:

    • Il rigetto del ricorso in esame;

    • L'esclusione della società società MURIALDO dalla manifestazione in oggetto e l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico della stessa di € 200,00 (duecento/00);

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