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Promozione | 10 settembre 2021, 18:30

COPPA ITALIA PROMOZIONE Serra Riccò-Vallescrivia 0-3 a tavolino

La decisione del Giudice

COPPA ITALIA PROMOZIONE Serra Riccò-Vallescrivia 0-3 a tavolino

GARE DEL 5/ 9/2021

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

gara del 5/ 9/2021 SERRA RICCO 1971 - VALLESCRIVIA 2018

Il G.S.

 

·         Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

·         Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore MONTICONE Andrea della Società SERRA RICCO' 1971, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

·         Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore MONTICONE Andrea non risulta essere stato tesserato, in quanto la pratica di trasferimento da parte della Società GOLIARDICAPOLIS 1993 alla Società SERRA RICCO’ 1971 è stata creata in data 31.08.2021, ma la Società cessionaria (SERRA RICCO’ 1971) non ha mai provveduto a firmare elettronicamente il tesseramento e, di conseguenza, il sistema al momento dell'inserimento del provvedimento ha segnalato che il giocatore risultava essere in posizione irregolare;

·         Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

·         Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

·         Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-1in favore della società SERRA RICCO’ 1971;

 

DISPONE

Le seguenti sanzioni:

 

·         Di assegnare la sconfitta per 0-3 nella gara in questione alla Società SERRA RICCO’ 1971;

·         Squalifica per 2 giornate al calciatore MONTICONE Andrea, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

·         Inibizione fino al 23 settembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società SERRA RICCO’ 1971, Signor CALA' Giovanni;

·         Ammenda di Euro 200 alla società SERRA RICCO’ 1971, a titolo di responsabilità oggettiva

.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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