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Promozione | 09 ottobre 2021, 11:16

BORZOLI Ridotta la squalifica a Balestrino

La decisione del Giudice Sportivo

BORZOLI Ridotta la squalifica a Balestrino

1.3. Corte Sportiva d’Appello

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore), Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Alessio CHIARLA all’udienza del 7 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente DECISIONE in merito al ricorso proposto dalla società BORZOLI avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Simone BALESTRINO, pubblicato con C.U. n. 20 del 30 settembre 2021 (gara: SOCCER BORGHETTO – BORZOLI del 26 settembre 2021).

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di tre gare di squalifica per condotta violenta nei confronti del Signor Simone BALESTRINO, tesserato della società BORZOLI, per aver attinto con un calcio, a giuoco fermo, un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento ha ritualmente proposto reclamo la società BORZOLI deducendo soltanto l’eccessività della sanzione.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha sentito l’arbitro della gara Soccer Borghetto – Borzoli a chiarimenti e il direttore di gara ha affermato che il calcio sferrato dal Signor Balestrino era avvenuto a seguito di fallo di 24/3 giuoco subito dal predetto e in modo sostanzialmente contestuale all’azione di giuoco conclusasi con il fischio e la successiva assegnazione di punizione a favore della società Borzoli.

L’arbitro ha, quindi, confermato che il calcio era stato sferrato a giuoco fermo, ma ha specificato, altresì, che tale condotta veniva posta in essere subito dopo il fischio del direttore di gara e non già frigido pacatoque animo, come avrebbe potuto suggerire la lettura del provvedimento impugnato.

Il direttore di gara, anzi, ha precisato che il contegno qui contestato veniva perpetrato allorquando il Signor Balestrino si trovava ancora a terra a seguito del contatto falloso subito da parte del calciatore del Soccer Borghetto.

In tale situazione, la condotta del Signor Balestrino – considerata anche l’assenza di qualsivoglia conseguenza lesiva e/o dolorosa in capo al giocatore avversario attinto – non può essere qualificata alla stregua di un comportamento violento, ma deve essere ridimensionata nell’alveo dell’antisportività, seppur grave.

Si rende, di conseguenza, necessaria una rideterminazione della sanzione, da quantificarsi in due gare di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo presentato dalla società BORZOLI avverso il provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Simone BALESTRINO, pubblicato con C.U. n. 20 del 30 settembre 2021, riduce la sanzione inflitta al tesserato determinandola in complessive due gare di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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