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Calcio giovanile | 02 marzo 2023, 22:27

NUOVA OREGINA Dirigente inibito fino al 2 marzo 2028

Sanzione relativa a una partita di Giovanissimi Provinciali per aggressione all'arbitro

NUOVA OREGINA Dirigente inibito fino al 2 marzo 2028

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 02/03/2028

D. A. (NUOVA OREGINA S.R.L.)

Dal referto arbitrale si evince che il tesserato Andrea DE VITA, vice allenatore della Società NUOVA OREGINA S.r.l., espulso per doppia ammonizione durante l'incontro, al termine del medesimo ha dapprima insultato e minacciato il Direttore di Gara, e successivamente, in stato definito "evidentemente alterato", lo ha aggredito facendogli colpire con la testa il muro, sferrandogli numerosi pugni (almeno cinque) al volto e alla testa, stringendolo e graffiandolo con la mano sul volto, e desistendo da tale aggressione soltanto in quanto bloccato e allontanato a forza da altre persone presenti.

Successivamente all'aggressione è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, e il Direttore di Gara si è dovuto recare, in quanto molto dolorante, in una struttura ospedaliera, ove le lesioni personali da lui subite sono state refertate in giorni 25 di prognosi salve complicazioni.

La società ha trasmesso una comunicazione di formali scuse, dichiarando di aver assunto autonomi provvedimenti nei confronti del responsabile: comportamento che viene valutato come circostanza attenuante ex art. 13 C.G.S. al fine della parametrazione della sanzione addebitabile alla società stessa.

Per quanto riguarda l'aggressione, tale comportamento è sanzionato specificamente dall’art. 35, quarto comma, C.G.S. che prevede la sanzione minima della squalifica per due anni; nella fattispecie, considerata la particolare gravità della condotta violenta, la discrepanza di età tra aggressore e aggredito e l'entità delle lesioni subite dall'aggredito da quest’ultimo, si ritiene di applicare la sanzione nella misura massima prevista dall’ordinamento di cinque anni, con proposta di preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art 9 C.G.S.

P.Q.M. Delibera l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Andrea DE VITA: SQUALIFICA fino al 02/03/2028, con preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C.

- alla Società NUOVA OREGINA S.r.l.: ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento violento del proprio tesserato, nonché per i comportamenti contestualmente ingiuriosi e minacciosi assunti dai propri sostenitori nei confronti del Direttore di Gara; sanzione contenuta in virtù della comunicazione di scuse pervenuta e dei provvedimenti assunti.

Le sanzioni inflitte vanno inoltre considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi, come da C.U. n 104/A del 17/12/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/03/2023

ALIBERTI MAURIZIO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

Per aver permesso di svolgere la funzione di vice allenatore a persona sprovvista di patentino.

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