COMUNICATO UFFICIALE N. 435/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Samuele PARODI, Andrea STORACE, Giuseppe CILEONE, Lorenzo MANCUSO e della società A.S.D. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Samuele PARODI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vecchiaudace Campomorone all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vecchiaudace Campomorone, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Lorenzo Mancuso, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Vecchiaudace Campomorone alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Prima Categoria: Vecchiaudace Campomorone - Bolzanetese Virtus del 13.10.2024, Vecchiaudace Campomorone - Pegli Lido FBC del 27.10.2024 e Vecchiaudace Campomorone - Masone del 10.11.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
Andrea STORACE, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Vecchiaudace Campomorone all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Vecchiaudace Campomorone - Bolzanetese Virtus del 13.10.2024 e Vecchiaudace Campomorone - Masone del 10.11.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Prima Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Vecchiaudace Campomorone nelle quali è indicato il nominativo del calciatore Sig. Lorenzo Mancuso, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso);
Giuseppe CILEONE, Dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Vecchiaudace Campomorone all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Vecchiaudace Campomorone - Pegli Lido FBC del 27.10.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Vecchiaudace Campomorone nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Lorenzo Mancuso, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
Lorenzo MANCUSO, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D Vecchiaudace Campomorone all’epoca dei fatti in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e
dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Vecchiaudace Campomorone, alle gare Vecchiaudace Campomorone - Bolzanetese Virtus del 13.10.2024, Vecchiaudace Campomorone - Pegli Lido FBC del 27.10.2024 e Vecchiaudace Campomorone - Masone del 10.11.2024, tutte valevoli per il girone B del campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
A.S.D. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Samuele Parodi, Andrea Storace e Giuseppe Cileone ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Lorenzo Mancuso ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Samuele PARODI, Sig. Andrea STORACE, Sig. Giuseppe CILEONE, Sig. Lorenzo MANCUSO, Società A.S.D. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone MAGGI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Samuele PARODI,
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea STORACE,
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CILEONE,
3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lorenzo MANCUSO,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato prima categoria girone B stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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LA NUOVA CLASSIFICA
Savona 74
Olimpic 71 64
Masone 64
Campese 63
Multedo 60
Speranza 48
Bolzanetese 43
Old Boys Rensen 40
Rossiglionese 38
Quiliano Valleggia 36
Pegli Lido 25
Vecchiaudace 24
Spotornese 23
Sciarbo & Cogo 19
Vadese 16
Letimbro 12