Il Giudice Sportivo in occasione della gara disputata il 24 gennaio 2026 nel campionato di terza categoria tra la Castiglionese e il Portofino 84 commina
AMMENDA € 100,00
CASTIGLIONESE per avere, alcuni dei suoi sostenitori presenti, pronunciato – durante la sospensione del gioco – vari insulti all’arbitro e verso le persone sul terreno di gioco.
PORTOFINO 84 per avere, alcuni dei suoi sostenitori presenti, pronunciato – durante la sospensione del gioco – vari insulti all’arbitro e verso le persone sul terreno di gioco.
AMMENDA € 300,00
CASTIGLIONESE poichè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 25 CGS risponde anche dell’operato e del comportamento dei propri tesserati
PORTOFINO 84 poichè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 25 CGS risponde anche dell’operato e del comportamento dei propri tesserati
Sanzione della perdita della gara
Ad entrambe le due società viene inflitta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10 comma 3 CGS poiché – dal referto arbitrale – risulta che entrambe sono responsabili dei fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Infatti dopo la sospensione al 15° del secondo tempo a causa di una rissa che ha coinvolto una trentina di persone, l’arbitro ha fischiato la fine finali dopo aver aspettato (inutilmente ) 4 minuti che la situazione tornasse alla calma
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
Rolandelli Simone ( Castiglionese ) per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una testata al volto
Piscopo Raffaele ( Castiglionese ) per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo al volto
Nexhipi Rexhep ( Portofino 84 ) per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una testata al volto
Qataj Roberto ( Portofino 84) per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con un forte calcio all’altezza del petto.












