Gara DAVAGNA - CA DE RISSI SG U21
Il Giudice Sportivo, sulla base del referto del Direttore di Gara: -atteso che dal medesimo referto emerge che il calciatore Sig. Tommaso Rubattu della società Davagna 1979 è stato sanzionato con il provvedimento dell’ammonizione al minuto 8 del secondo tempo regolamentare; -rilevato che al momento dell’inserimento del nominativo all’interno del sistema per il conteggio dei provvedimenti disciplinari, il suddetto calciatore risultava essere non tesserato alla data dell’incontro; -visto il combinato disposto dei commi 1 e 6 lettera a) dell’art. 10 CGS; -richiamato l’art. 65 comma 1 lettera d) del CGS; -considerato che il suddetto giocatore ha quindi giocato in posizione di irregolarità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 66 CGS; -atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-1; -rilevato che il giocatore Sig. Tommaso Rubattu ha partecipato a precedenti gare ed in particolare: Davagna 1979 - Ravecca 1972 del 18/01/26; Pontedecimo Calcio – Davagna 1979 del 25/01/26; San Giovanni Battista – Davagna 1979 del 1/02/26; Davagna 1979 – Praese 1945 U21 del 8/02/26; Mele – Davagna 1979 del 14/02/26;
P.Q.M. Questo Giudice Sportivo dispone: -di non omologare il risultato di 0-1 conseguito sul campo; -di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 0-3 alla società Ca De Rissi SG U21; -di squalificare il giocatore Tommaso Rubattu per 2 gare da scontare dal momento del tesseramento; -di infliggere il provvedimento di inibizione fino al giorno 12/3/2026 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Davagna 1979, Signor Giuseppe Scaramozzino; -di comminare ammenda di €100,00 a titolo di responsabilità oggettiva alla società Davagna 1979; -di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di rispettiva competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal Direttore di Gara in occasione della gara in questione.
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Gara ECUADOR - QUINTO F.C.
Il Giudice Sportivo, -considerato il preannuncio di ricorso inviato a mezzo pec da parte della società Quinto F.C. in data 18/02/2026 sia alla L.N.D. sia alla società Ecuador; -considerato il successivo ricorso inviato a mezzo pec da parte della società Quinto F.C. sia alla L.N.D. sia alla società Ecuador in data 20/02/2026 mediante il quale la società Quinto F.C. chiedeva di sanzionare con la perdita della gara per 0-3, o altra sanzione meglio ritenuta, la società Ecuador in quanto in occasione della stessa la società Ecuador inseriva nell’elenco dei nominativi dei partecipanti alla gara, consegnato all’arbitro, numero 22 giocatori, anziché 20, come consentito dall’attuale normativa federale; -atteso che, l’inserimento in distinta di calciatori in sovrannumero, benché non rappresenti secondo il Codice di Giustizia Sportiva un irregolarità tale da comportare la sanzione, particolarmente afflittiva, della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art. 10, comma 6 lett. a) C.G.S., rappresenta comunque un infrazione disciplinare che, per come sancito da precedenti giurisprudenziali in fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. Collegio Garanzia Coni 10 Aprile 2018, n. 19, Corte Sportiva Appello F.I.G.C. Decisione n. 5 del 22 Settembre 2023) dà luogo ad una circostanza idonea ad influire sulla regolarità della gara, trovando applicazione l’art. 10 comma 5 lett. c) C.G.S., ragion per cui ne va disposta la ripetizione; P.Q.M. Questo Giudice Sportivo dispone: -di non omologare il risultato finale di 8-0 in favore della società Ecuador; -di ordinare la ripetizione dell’incontro tra Ecuador e Quinto F.C. valido per il Campionato di Terza Categoria Girone B sulla base delle modalità e nel giorno che verranno successivamente indicati dalla Segreteria della Delegazione Provinciale di Genova. Fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal Direttore di Gara.
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Gara QUINTO F.C. - TRASTESE
Il Giudice Sportivo, sulla base del referto del Direttore di Gara: -atteso che in data 22/02/2026 alle ore 11.00 si sarebbe dovuta giocare la gara del Campionato di Terza Categoria Girone B valida per la 5^giornata di ritorno tra le Società Quinto F.C. e Trastese Calcio; -atteso che presso l’impianto sportivo si recavano regolarmente sia la società Trastese Calcio, coi propri tesserati, sia il Direttore di Gara; -considerato che dopo una attesa di minuti 45’ come previsto dal regolamento il Direttore di Gara ha chiuso il referto di gara indicando l’assenza della società Quinto F.C.; P.Q.M. Questo Giudice Sportivo dispone: -ai sensi dell’art. 10 CGS comma 4 di assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino alla società Trastese Calcio e di comminare l’ammenda di €100,00 per la società Quinto F.C. (1^rinuncia).












