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Seconda categoria | 09 marzo 2026, 23:38

SECONDA C Recreativo-Davagna 0-3 a tavolino

I padroni di casa avevano impiegato erroneamente due giocatori squalificati

SECONDA C Recreativo-Davagna 0-3 a tavolino

GARE DEL 1/03/2026 DECISIONI DEL SOST. GIUDICE SPORTIVO Gara RECREATIVO - DAVAGNA 1979

La Società DAVAGNA 1979 in data 4/3/2023 ha inoltrato ricorso richiedendo dichiararsi l'irregolarità della gara RECREATIVO - DAVAGNA 1979 disputata in data 01/03/2026 e conclusa con il punteggio di 2-1, assumendo che la gara sarebbe stata viziata dalla partecipazione alla medesima di due giocatori della Società RECREATIVO che sarebbero stati in realtà squalificati. In particolare, si assume nel ricorso che siano stati utilizzati dalla Società RECREATIVO i calciatori MENDEZ RUIZ YANDRY ARIEL e ALVARADO ROSERO JIMMY, inseriti in distinta come titolari, che tali giocatori siano stati sanzionati con l’espulsione in occasione del recupero settimanale della 13 giornata di andata Recreativo – Rivarolese 1919, e che i medesimi fossero impossibilitati a partecipare all’incontro disputato in data 01/03/2026 oggetto di ricorso.

E’ pervenuta tempestiva memoria difensiva della Società Recreativo, in data 7/03/26, in cui si osserva che la squalifica dei due calciatori non era stata ancora pubblicata nel corrispondente C.U. Dall'esame del referto arbitrale emerge che la doglianza della Società DAVAGNA 1979 è fondata, e al contrario le osservazioni della Società RECREATIVO non possono essere accolte.

Entrambi i calciatori menzionati nel ricorso erano stati oggetto di sanzione disciplinare espulsiva nel corso dell’incontro RECREATIVO - RIVAROLESE 1919 del 24/02/2026, e quindi, ai sensi dell’art. 9, comma 7 CGS, dovevano ritenersi automaticamente squalificati per la partita successiva, anche in assenza di declaratoria formale del Giudice Sportivo, in virtù del principio di responsabilità diretta del tesserato e della società, che è obbligata a non schierarlo indipendentemente dalla pubblicazione del provvedimento.

L’utilizzo dei due calciatori integra violazione dell’art. 10 comma 6 C.G.S., da cui consegue l’inevitabile accoglimento del ricorso e l'applicazione alla società RECREATIVO e al Dirigente Responsabile delle sanzioni indicate in dispositivo. E’ inoltre emerso che il Sig. BRIONES DUMES ROBERTH indicato in distinta quale Dirigente Responsabile della Società RECREATIVO, non risulta in realtà tesserato per tale società: la sanzione per questa infrazione, nonché l'ulteriore sanzione per aver inserito in distinta giocatori squalificati, dovrà quindi decorrere dal momento del suo tesseramento

P.Q.M. Il Sost. Giudice Sportivo accoglie il ricorso, con restituzione alla ricorrente del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, deliberando di applicare le seguenti sanzioni:

-alla Società Recreativo la perdita della gara con il punteggio di 0-3;

-l’ammenda di €150,00 alla Società come responsabilità oggettiva così ripartite;  Per aver utilizzato il calciatore MENDEZ RUIZ YANDRY ARIEL in posizione non regolare (ammenda di €50,00);  Per aver utilizzato il calciatore ALVARADO ROSERO JIMMY in posizione non regolare (ammenda di €50,00)  Per aver indicato quale Dirigente Responsabile un soggetto non tesserato (ammenda €50,00);

- Al Sig. BRIONES DUMES ROBERTH l'inibizione per 45 giorni decorrenti dal suo tesseramento;

- Al Sig. MENDEZ RUIZ YANDRY ARIEL una ulteriore giornata di squalifica rispetto a quella già ricevuta e non scontata, per un totale quindi di due giornate di squalifica (di cui una già successivamente scontata nella gara San Giovanni Battista – Recreativo del 8/03/26);

- Al Sig. ALVARADO ROSERO JIMMY una ulteriore giornata di squalifica rispetto a quella già ricevuta e non scontata, per un totale quindi di due giornate di squalifica (di cui una già successivamente scontata nella gara San Giovanni Battista – Recreativo del 8/03/26).

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