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Eccellenza | 15 giugno 2026, 22:42

BOGLIASCO Le motivazioni del Tribunale dopo il ricorso respinto

Ecco nel dettaglio come si è arrivati alle decisione di respingere il reclamo della società biancorossa

BOGLIASCO Le motivazioni del Tribunale dopo il ricorso respinto

MOTIVAZIONI Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore) Avv. Matteo SAVIO Dr. Fabrizio FAILLACI all’udienza celebrata da remoto del 4 giugno 2026 relativa al ricorso proposto dalla società F.C. BOGLIASCO avverso “Il Comunicato Ufficiale n. 73 del 16.04.2026 nella parte in cui dispone la prosecuzione della gara A.S.D. Carcarese – A.S.D. Arenzano F.C. in data 22 aprile 2026 nonché avverso il Comunicato Ufficiale n. 79 del 30.04.2026 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato di Eccellenza nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play – out per la retrocessione al Campionato di Promozione 2026/2027”, ha pronunciato la seguente decisione.

La società F.C. BOGLIASCO ha proposto ricorso davanti al Tribunale Federale Territoriale impugnando due Comunicato Ufficiali pubblicati dal Comitato Regionale Liguria nella presente stagione sportiva e, segnatamente: − il Comunicato Ufficiale n. 73 del 16.04.2026 nella parte in cui ha disposto la prosecuzione della gara A.S.D. Carcarese – A.S.D. Arenzano F.C. in data 22 aprile 2026; − il Comunicato Ufficiale n. 79 del 30.04.2026 nella parte in cui ha ufficializzato la classifica finale del Campionato di Eccellenza nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play – out per la retrocessione al Campionato di Promozione 2026/2027”, Quanto alla competenza di Questo Tribunale la ricorrente ha fatto riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 79 e 86 CGS a mente dei quali “il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali […]

I tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali”. Per ciò che attiene l’interesse asseritamente leso, la ricorrente ha dedotto quanto segue. La gara Carcarese – Arenzano, originariamente calendarizzata nella 28esima giornata del Campionato di Eccellenza, era stata sospesa al 36’ p.t. per un malore occorso al direttore di gara. Stando alla normativa federale vigente, la gara in commento avrebbe dovuto essere ripresa a partire dal minuto della sospensione. Con il primo dei due C.U. oggetto di impugnazione, il Comitato Regionale stabiliva che la gara in commento avrebbe dovuto essere proseguita in data 22 aprile 2026 e cioè nella settimana intercorrente tra la 29esima e la 30esima (e ultima) del Campionato.

La ricorrente ha, dunque, lamentato che la collocazione temporale di detta partita, non essendo stata recuperata prima della disputa delle gare della 29esima (penultima) di Campionato, avrebbe costituito una violazione del principio della contemporaneità, alla stregua del quale tutte le partite includenti squadre aventi interessi di classifica, quanto meno nelle ultime due giornate di Campionato, debbano essere disputate contemporaneamente. La ricorrente, dunque, si è doluta della circostanza che la partita in questione non sia stata recuperata prima della 29esima di Campionato, ma soltanto dopo la disputa delle gare previste nella menzionata giornata, con ciò generando un vantaggio in capo alla società Arenzano, la quale aveva interessi di classifica e, segnatamente, afferenti la partecipazione ai playout.

Sul punto, va precisato che stando al Regolamento disciplinante il Campionato di Eccellenza: − la squadra ultima classificata retrocede automaticamente; − la quintultima, quartultima, terzultima e penultima disputano i playout, nei quali la quintultima affronta la penultima e la quartultima affronta la terzultima; − le due squadre perdenti delle due gare di playout retrocedono; − se tra le due squadre che devono affrontarsi nelle gare di playout, sussistono sette o più punti di distacco in classifica al termine della stagione regolare, la squadra delle due peggio classificata è automaticamente retrocessa senza alcuna necessità di disputare la gara di playout. Nel caso di specie, l’Arenzano ha concluso il Campionato posizionato in quintultima posizione in Classifica ed il Bogliasco, società ricorrente, penultima. Di conseguenza, in linea teorica, la gara di playout avrebbe dovuto essere disputata tra la ricorrente e la società Arenzano, senonché quest’ultima ha concluso il Campionato con sette punti di vantaggio sulla società Bogliasco, con la conseguenza che il playout non si è disputato ed il Bogliasco è stato retrocesso in Promozione.

In considerazione di quanto sopra, la società Bogliasco ha assunto di aver subito un vulnus, poiché la società Arenzano, avendo recuperato la gara contro la Carcarese successivamente alla disputa della 29esima giornata di Campionato, avrebbe avuto un vantaggio ingiusto tale da alterare la regolarità della Competizione. Pertanto, la ricorrente ha chiesto a Questo Tribunale di: − accertare la violazione del principio di contemporaneità delle gare delle ultime due giornate di campionato da parte del Comitato Regionale Liguria; − dichiarare la irregolarità dello svolgimento del campionato di Eccellenza Ligure 2025/2026 a causa dell’inversione cronologica dei turni di recupero; − disporre il blocco delle retrocessioni nel campionato di Eccellenza; in subordine il blocco parziale delle retrocessioni disponendo che il Campionato di Eccellenza ss. 26-27 venga disputato da un organico di 18 squadre.

A fronte di tali richieste va anzitutto rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione avverso il C.U. n. 73 del 16.04.2026 nella parte in cui ha disposto la prosecuzione della gara A.S.D. Carcarese – A.S.D. Arenzano F.C. in data 22 aprile 2026. A mente, infatti, dell’art. 56 co. 1 NOIF, “le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni e dai Comitati”. Di conseguenza, le decisioni dei Comitati in merito alle date in cui recuperare le gare non portate a termine non sono in alcun modo sindacabili, di talché l’impugnazione avverso il C.U. in commento deve reputarsi inammissibile. Sempre restando sul tema dell’inammissibilità, devono essere dichiarate tali le richieste aventi ad oggetto il bocco delle retrocessioni e il blocco parziale delle retrocessioni.

A mente, infatti, dell’art. 49 NOIF “il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega”. Ai sensi del successivo art. 50, “l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale”. Di conseguenza, si ritiene che esuli dalle competenze di Questo Tribunale il potere di mutare il numero delle squadre aventi diritto a partecipare al campionato di Eccellenza, in quanto trattasi di decisione di competenze esclusiva del Comitato Regionale.

Nel caso che ci occupa, tale competenza è stata esercitata mediante la pubblicazione del C.U. 1/2026 laddove è stato rappresentato che “Il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria ha inoltre determinato quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2026/2027: Eccellenza organico definito in n. 16 squadre”.

Orbene, proprio tenendo conto del disposto dell’art. 79 CGS, citato dalla ricorrente – a mente del quale Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali – appare evidente come Questo Tribunale non possa in alcun modo sostituirsi al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e non possa, dunque, ingerirsi in decisioni di sua esclusiva competenza, quali ad esempio il numero delle squadre partecipanti ai Campionati.

Pertanto, si ritiene che Questo Tribunale possa decidere, nel merito, solo in relazione all’impugnazione del C.U. n. 79 del 30.04.2026 nella parte in cui ha ufficializzato la classifica finale del Campionato di Eccellenza nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play – out per la retrocessione al Campionato di Promozione 2026/2027” ed alla richiesta di dichiarare la irregolarità dello svolgimento del campionato di Eccellenza Ligure 2025/2026 a causa dell’inversione cronologica dei turni di recupero.

A tale fine, vanno ricordati: • l’art. 56 co. 1 NOIF, a mente del quale “le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni e dai Comitati”; • l’art. 33 co. 2 Regolamento L.N.D. a mente del quale: “i Comitati Regionali […] possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco”; • il C.U. n. 1/2026 laddove è comunicato che “al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli ultimi due turni di Campionato aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, verranno disputate in contemporaneità di data e di orario

• ancora il C.U. n. 1/2026 in cui è esplicitato che “le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la ripetizione verranno recuperate […] il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi salvo accordi tra le parti per anticipare la stessa […] Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a quelli indicati”;

• l’art. 33 co. 4 Regolamento L.N.D., a mente del quale: “la prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara”;

• il C.U. n. 73/2026 laddove è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo Regionale sulla gara Carcarese Arenzano: “Visto il referto arbitrale della gara in questione da cui risulta che la gara è stata sospesa al 36' minuto di gioco del primo tempo con il risultato di 0 a 0, a causa di un malore al ddg che gli impediva di proseguire la direzione della stessa; al momento dell'interruzione il pallone era in gioco in possesso della squadra ARENZANO davanti alla panchina ospite.(circa 10 metri dalla linea perimetrale).La squadra Arenzano F.C. attaccava in direzione degli spogliatoi, la squadra Carcarese attaccava in direzione del parcheggio. Il calcio d'inizio è stato battuto dalla società Carcarese.

P.Q.M. Dispone: La continuazione della gara in questione in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento del la sospensione della gara in questione”;

• il C.U. n. 79/2026, laddove è comunicato che “essendosi verificato al termine del campionato un distacco tra le squadre interessate pari o superiore a 7 punti, il play out del girone non viene disputato e retrocede direttamente al Campionato di Promozione la Società A.S.D. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO”.

Muovendo da tali coordinate, deve essere osservato come, senz’altro, la contemporaneità delle ultime gare di campionato sia un presidio posto a tutela della regolarità delle competizioni. Deve essere, altresì, osservato come, in effetti, gli ultimi due turni del Campionato di Eccellenza siano stati disputati in contemporanea, e cioè nel rispetto di quanto stabilito ab origine con il CU n. 1 del 2026. Quanto al quadro normativo come sopra delineato deve essere ribadito come le decisioni del Comitato Regionale in materia di date del recupero siano inappellabili, di talché appare evidente come il Legislatore Sportivo abbia voluto garantire ai Comitati massima discrezionalità organizzativa nello stabilire le date in cui le gare non concluse debbano essere recuperate.

Sul punto, appare significativo, altresì, il contenuto del C.U. n. 1/2026, laddove ha previsto che le gare non portate a termine debbano essere recuperate il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi, subordinatamente ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a quelli indicati. Appare, in particolare, di sicuro rilievo la circostanza che il Comitato Regionale “possa”, ma non “debba”, valutare le eventuali esigenze afferenti la regolarità dei Campionati quali, ad esempio, la contemporaneità.

Tale statuizione, pubblicata all’inizio della stagione sportiva, conferma come il Comitato Regionale abbia il potere di decidere le date di recupero delle gare secondo discrezionalità e libero da qualsivoglia vincolo, ivi compreso quello della contemporaneità delle gare. L’art. 33 co. 2 Regolamento LND, inoltre, prevede che “i Comitati Regionali […] possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, […] lo spostamento ad altra data delle stesse”, con ciò evidenziando ulteriormente il potere discrezionale del Comitato, esercitabile anche d’ufficio, nello spostare le date delle singole gare. Sul punto, vale la pena segnalare, comunque, che successivamente alla pubblicazione del C.U. n. 73/2026 nel quale è stata pubblicata la data del recupero di Carcarese – Arenzano, nessuna richiesta di spostamento della gara in questione sia pervenuta al Comitato da parte di chi vi avesse interesse.

Dal compendio normativo fin qui esaminato appare, dunque, di poter inferire che sebbene il principio di contemporaneità costituisca senz’altro un presidio posto a tutela della regolarità delle competizioni, lo stesso debba comunque soggiacere rispetto al potere discrezionale del Comitato Regionale quanto allo stabilire le date di gare da recuperare. Diversamente, le decisioni in merito non sarebbero “inappellabili”, come previsto dall’art. 56 NOIF ed il Comitato “dovrebbe”, e non “potrebbe”, nello stabilire le date dei recuperi, valutare eventuali esigenze afferenti la regolarità dei Campionati. Non si ritiene, dunque, che nel caso di specie si sia concretizzato il vulnus dedotto dalla società ricorrente e che, pertanto, la relativa domanda vada respinta.

D’altra parte, va anche osservato come nell’ipotesi in parola, il Comitato Regionale non avrebbe, comunque, potuto determinarsi in modo diverso rispetto al recupero della gara Carcarese – Arenzano. Come stabilito, infatti, dal citato art. 33 co. 3 Regolamento LND “la prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva […] riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara”; di talché, al fine di poter disputare il recupero è necessario che sia pervenuto presso il Comitato il referto di gara redatto dall’arbitro.

Come comunicato dal Comitato Regionale con nota del 4 giugno 2026, il referto della gara in parola – interrotta a causa di un malore occorso al direttore di gara – è pervenuto in Segreteria soltanto nella mattinata di martedì 14 aprile 2026, sicché le due squadre coinvolte avrebbero avuto serie difficoltà organizzative, nonché di natura tecnico-sportiva, a recuperare la gara il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui la stessa avrebbe dovuto disputarsi (12 aprile 2026), e cioè il 15 aprile 2026, in quanto avrebbero avuto soltanto un giorno di preavviso rispetto a tale data.

Appare, dunque, del tutto giustificata – al fine di non penalizzare ingiustamente le due società attinte dal recupero – la scelta di disporre la prosecuzione della gara per il mercoledì successivo, e cioè il 22 aprile 2026. Inoltre, va segnalato come non fosse possibile ordinare il rinvio degli ultimi due turni di Campionato, in considerazione del termine entro il quale il Comitato avrebbe dovuto comunicare alla Segreteria L.N.D. la seconda classificata del Campionato di Eccellenza per la partecipazione agli spareggi nazionali.

In tale situazione, pertanto, si ritiene che il recupero non avrebbe potuto essere effettivamente disposto in una data antecedente rispetto a quella a suo tempo indicata dal Comitato e che non vi fosse spazio per adottare decisioni diverse e/o ulteriori. Anche sotto questo profilo, dunque, le doglianze formulate dalla società BOGLIASCO non possono trovare accoglimento con il conseguente precipitato che tutte le relative domande debbano essere integralmente rigettate.

PQM Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società F.C. BOGLIASCO laddove è stato impugnato il C.U. n. 73 del 16.04.2026 “nella parte in cui dispone la prosecuzione della gara A.S.D. Carcarese – A.S.D. Arenzano F.C. in data 22 aprile 2026”. 95/6 Rigetta il reclamo laddove è stato impugnato il C.U. 79 del 30.04.2026 “nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato di Eccellenza nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play – out per la retrocessione al Campionato di Promozione 2026/2027”. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto

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