Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio feriale, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore) Avv. Cristina ANELLI Dr. Fabrizio FAILLACI all’udienza celebrata da remoto del 19 agosto 2026 relativa al ricorso proposto dalla società U.S. ANGELO BAIARDO avverso il Comunicato Ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui ha disposto il ripescaggio della società SAVONA FBC 1907 nel campionato di Eccellenza Ligure.
La società U.S. ANGELO BAIARDO (di seguito BAIARDO) ha proposto tempestivo ricorso a Questo Tribunale per l’impugnazione del C.U. n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui ha disposto il ripescaggio della società SAVONA FBC 1907 (di seguito SAVONA) nel campionato di Eccellenza Ligure. La ricorrente ha premesso che, all’esito della s.s. 25/26, è stata pubblicata con C.U. 98 del 25 giugno 2026 la “classifica valida sia per il completamento degli organici […] che per gli eventuali ripescaggi successivi alla chiusura delle iscrizioni della s.s. 2026/2027”. 08/18 Nell’ambito di tale graduatoria, la società VALLESCRIVIA era indicata come “I avente diritto”, il SAVONA come “II avente diritto”, il BAIARDO come “III avente diritto” e la società PRAESE 1945 (di seguito PRAESE) come “IV avente diritto”. Essendosi determinata una vacanza nell’organico dell’Eccellenza per la s.s. 26/27, causata dalla mancata iscrizione della società VOLTRESE VULTUR, unitamente alla promozione in serie D della società FEZZANESE, è stato deliberato il ripescaggio delle società VALLESCRIVIA e SAVONA. Ad avviso della ricorrente, peraltro, “la graduatoria per i ripescaggi avrebbe dovuto essere modificata dal momento che la società ASD SAVONA 1907 ha cessato di esistere a seguito della ratifica della fusione per incorporazione intervenuta con la società USD LEGINO 1910 (di seguito LEGINO)”. Secondo la ricorrente, in precisione, “la posizione nella graduatoria di ripescaggio attribuita alla ASD SAVONA FBC 1907 non rientra tra i vantaggi trasmissibili, poiché costituisce una mera aspettativa non un titolo sportivo consolidato”. Di conseguenza, la delibera impugnata sarebbe “illegittima per palese violazione e falsa applicazione dell’art. 20 NOIF, nonché per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
L’incorporazione ha determinato l’estinzione della matricola del SAVONA FBC prima della delibera di ripescaggio”. La richiesta, dunque, è quella di “annullare e/o revocare e/o annullare il C.U. n. 6 del 31 luglio 2026” sia nella parte in cui dispone l’ammissione del SAVONA al campionato di Eccellenza, sia in quella in cui non dispone l’ammissione del BAIARDO, sia in quella non dispone l’ammissione di quest’ultima compagine eventualmente anche in sovrannumero. Sono stati citati come soggetti controinteressati: il Comitato Regionale Liguria, la società SAVONA e anche la società PRAESE; quest’ultima solo per quanto concerne la richiesta subordinata formulata dalla ricorrente e relativa ad un’eventuale ammissione in sovrannumero. Tutte le parti citate per l’udienza celebratasi da remoto in data 19 agosto 2026 hanno fatto pervenire memorie scritte a Questo Tribunale ed hanno presenziato all’udienza insistendo nelle rispettive conclusioni. Il Tribunale ha acquisito d’ufficio la documentazione relativa alla fusione tra le società SAVONA e LEGINO, nonché l’estratto del verbale del Consiglio Direttivo del CRL ed ha ordinato trasmettersi tale documentazione alle parti.
Questioni preliminari Per ragioni di ordine logico, vanno esaminate le eccezioni relative all’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, poiché da un loro eventuale accoglimento potrebbe scaturire l’estinzione tout court della procedura. Con una prima eccezione, la società SAVONA ha dedotto l’inammissibilità del ricorso “in quanto con l’atto introduttivo del presente procedimento è stato unicamente impugnato il C.U. n. 5 del 31 luglio 2026 e non i precedenti atti presupposti della delibera impugnata, che ne costituiscono di fatto parte integrante e sostanziale”. In particolare, secondo la deducente, il BAIARDO avrebbe dovuto impugnare anche il C.U. 98 del 25.06.2026 nella parte in cui è stata ratificata la classifica dell’ESITO PLAY-OFF CAMPIONATO DI PROMOZIONE 25/26 e indica il Savona F.B.C. 1907 quale “Seconda avente diritto” e, inoltre, regolamenta le modalità di ammissione al campionato di Eccellenza per l’ipotesi per cui è causa, nonché C.U. n. 1 del 1° luglio 2026 nei punti in cui regolamenta le modalità di ammissione al campionato di Eccellenza, in quanto “atti presupposti” rispetto al C.U. oggetto di ricorso. Con una diversa eccezione, il CRL ha dedotto l’inammissibilità del ricorso “per carenza di potere in capo al firmatario”, in quanto “la U.S. ANGELO BAIARDO è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata governata, a quanto è dato sapere, in regime di amministrazione pluripersonale collegiale ed il cui organi amministrativo è, pertanto, il Consiglio di Amministrazione” Le eccezioni non sono fondate.
Quanto alla prima eccezione, va precisato che l’oggetto del ricorso proposto dalla società BAIARDO non è la graduatoria utilizzata ai fini del ripescaggio, quando piuttosto un’errata interpretazione, da parte del Comitato Regionale, della normativa endofederale alla stregua della quale è stato deliberato il ripescaggio del Savona. Di conseguenza, correttamente è stato impugnato soltanto il C.U. nel quale è stato ufficializzato tale ripescaggio, senza alcuna necessità di dover fare oggetto di impugnazione altri C.U.. Quello di cui si duole la ricorrente, infatti, non è relativo ai criterio di formazione della graduatoria, pubblicata prima della fusione tra il Savona ed il Legino, quanto piuttosto al mancato riconoscimento che, successivamente alla fusione tra le predette società, era sorta una società nuova e diversa rispetto alle medesime non avente diritto ad essere ripescata in Eccellenza. Se è vero, infatti, che nel corpus del ricorso si sostiene che “la graduatoria per i ripescaggi avrebbe dovuto essere modificata dal momento che la società ASD SAVONA 1907 ha cessato di esistere a seguito della ratifica della fusione per incorporazione intervenuta con la società USD LEGINO 1910”, è parimenti vero che a questa deduzione non viene dato alcun seguito, sicché a Questo Tribunale non è stata demandata la modifica della anzidetta graduatoria pubblicata con C.U. n. 89 del 25 giugno 2026, ma soltanto la valutazione concernente la persistenza del diritto al ripescaggio del SAVONA successivamente alla fusione con il LEGINO; fusione che, come si è detto, all’epoca di pubblicazione della classifica in commento non era ancora intervenuta. Per quanto attiene l’eccezione di inammissibilità sollevata dal CRL, basti ricordare che il Presidente di una società sportiva dilettantistica ne è anche il rappresentante dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il mandato defensionale sia stato conferito al difensore da parte del Presidente della società ricorrente mediante sottoscrizione apposta in calce all’atto di ricorso depositato, con ciò facendolo proprio. Di conseguenza, anche tale eccezione deve essere respinta. Deve essere parimenti respinta anche l’eccezione sollevata dalla società BAIARDO con la quale è stata chiesta l’esclusione del CRL poiché la memoria depositata nell’interesse del medesimo non è stata notificata alle controparti precedentemente, o contestualmente, al deposito della stessa presso Questo Tribunale, in asserita violazione del disposto di cui all’art. 49 co. 5 CGS FIGC.
La notificazione, inoltre, è stata effettuata solo il giorno successivo da parte della Segreteria di Questo Tribunale; ciò che, secondo la ricorrente, costituirebbe un’anomalia, poiché a tale incombente avrebbe dovuto provvedere il difensore del Comitato stesso. In realtà, a mente della norma evocata dalla società BAIARDO, “La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53”. In altre parole, il citato art. 49 comma 5 dispone che le controparti trasmettano le proprie controdeduzioni al ricorrente; tuttavia, il mancato adempimento non implica alcuna decadenza, né l’inammissibilità degli scritti difensivi o della costituzione della controparte, la quale conserva la propria natura di parte processuale a prescindere dal deposito o meno di atti defensionali (cfr. in termini: TFN Sez. Dis. decisione n. 83 TFN SD 2020/2021).
Nessuna anomalia, inoltre, può essere rinvenuta nelle comunicazioni fatte dalla Segreteria di Questo Tribunale, atteso che ai sensi dell’art. 56 co. 4 CGS “il Segretario è competente al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all’iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio, alla conservazione dei fascicoli di parte, alle comunicazioni prescritte anche dagli organi di giustizia sportiva nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo ed amministrativo. In tale ottica, nell’ambito del presente procedimento, ogni atto e/o documento non trasmesso alle controparti depositato presso Questo Tribunale e/o acquisito d’ufficio, è stato inoltrato a tutte le parti 08/20 interessate da parte della Segreteria, al fine di garantire la massima esplicazione dei diritti di difesa e del contraddittorio. L’eccezione formulata, pertanto, deve essere rigettata. Sulle richieste cautelari, infine, si ritiene di non dover provvedere e/o comunque di respingerle, poiché la sentenza che definisce il presente procedimento é depositata prima dell’inizio delle competizioni, sicché non si pone alcuna ragione per la quale possa risultare, anche solo astrattamente, opportuna l’emissione degli invocati provvedimenti cautelari.
Passando al merito delle questioni, deve anzitutto essere puntualmente perimetrata la competenza di Questo Tribunale in relazione a quanto demandatogli, con particolare riferimento alla domanda subordinata di ammissione, anche in sovrannumero, della società BAIARDO al Campionato di Eccellenza; richiesta, questa, dalla quale è scaturita, altresì, la costituzione in giudizio della società PRAESE in qualità di controinteressata. Come è noto, ai sensi dell’art. 49 NOIF “il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega”. A mente del successivo art. 50, “l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale”. Di conseguenza, si ritiene che esuli dalle competenze di Questo Tribunale il potere di mutare il numero delle squadre aventi diritto a partecipare al campionato di Eccellenza, ovvero deliberare ammissioni e/o ripescaggi, in quanto trattasi di decisione di competenze esclusiva del Comitato Regionale. Orbene, tenendo conto del disposto dell’art. 79 CGS – a mente del quale “Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali” – appare evidente come Questo Tribunale non possa in alcun modo sostituirsi al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e non possa, dunque, ingerirsi in decisioni di sua esclusiva competenza, quali ad esempio il numero delle squadre partecipanti ai Campionati ed eventuali ammissioni in sovrannumero.
Pertanto, si ritiene che Questo Tribunale possa decidere, nel merito, solo in relazione all’impugnazione del C.U. n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui dispone l’ammissione del SAVONA al campionato di Eccellenza, con conseguente inammissibilità delle richieste formulate in via subordinata dalla ricorrente. Tale affermazione, peraltro, ha come precipitato logico e giuridico l’inammissibilità della costituzione della società PRAESE, in quanto l’interesse della medesima – secondo quanto esplicitato nella memoria di costituzione depositata – risiede nella “eventuale ammissione in sovrannumero della ricorrente principale e/o della FBC SAVONA al Campionato di Eccellenza”, poiché “un format a 17 squadre aprirebbe la strada ad una potenziale ammissione a propria volta alla predetta competizione” della PRAESE, “quarta nella graduatoria stilata dal Comitato Regionale Liguria nelle classifiche finali”. Esulando dalla competenza di Questo Tribunale – per quanto esposto in narrativa – l’ammissione di società in sovrannumero al Campionato di Eccellenza, si ritiene che la memoria di costituzione della società PRAESE debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Dopo aver precisato l’oggetto dello scrutinio demandato, e demandabile, a Questo Tribunale, è necessario precisare alcune circostanze.
Con C.U. CRL n. 98 del 25 giugno 2026, alla voce “CLASSIFICHE PLAY OFF STAGIONE SPORTIVA 2025/2026”, si legge: “Si riepilogano le graduatorie dei play off dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile. Si ricorda che, come da regolamenti dei play off, le classifiche finali ottenute saranno valide sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027”. Per quanto attiene, specificamente, il Campionato di Promozione, si legge:
Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato: • Vallescrivia 2018 – I° avente diritto • Savona F.B.C. 1907 – II° avente diritto • Angelo Baiardo – III° avente diritto • Praese 1945 – IV° avente diritto La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027. Ancora nel C.U. n. 98 del 25 giugno 2026, con riferimento alle fusioni tra società si legge: Rimane affiliata alla FIGC la Società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle Società che hanno dato luogo alla fusione e l’anzianità di affiliazione della Società affiliatasi per prima […] Nella fusione in senso stretto, si costituisce una nuova Società, che prende il posto di tutte le Società che si fondono; quella per incorporazione si realizza mediante assorbimento in una Società preesistente di una o più Società. La Società incorporante o che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504 – bis, comma 1, c.c.) Con C.U. LND n. 1 del I luglio 2026, è stabilito che: Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza: • le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all’esito della passata stagione sportiva 2025/2026; • le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2025/2026; • le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2025/2026; • le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.
Alla luce della documentazione acquisita da Questo Tribunale è, altresì, dimostrato che: - in data 10 luglio 2026, le società LEGINO 1910, SAVONA F.B.C. 1907 A.S.D., aventi numero di matricola 665322, 78065, hanno presentato alla F.I.G.C. domanda di fusione per la formazione di una nuova società denominata SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA; - in data 17 luglio 2026, alla società SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA è stata assegnata la matricola provvisoria numero 965327; - in data 20 luglio 2026, il Presidente Federale ha approvato la domanda di fusione, presentata dalle società LEGINO 1910, SAVONA F.B.C. 1907 A.S.D., aventi numero di matricola 665322, 78065, a seguito della quale proseguirà l’attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. la società SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, avente numero di matricola 965327. Con C.U. CRL n. 5 del 24 luglio 2026, è stata comunicata l’approvazione della fusione tra il SAVONA ed il LEGINO, con contestuale attribuzione alla società sorta dalla fusione di un nuovo numero di matricola. Nel C.U. CRL n. 6 del 31 luglio 2026, infine, si legge: 08/22 Preso atto dell’istanza presentata dalla Società VOLTRESE VULTUR SSDARL di rinuncia alla partecipazione al Campionato di Eccellenza per disputare il Campionato di Terza Categoria; • Attesa la necessità di completare l’organico del Campionato di Eccellenza con ulteriore n. 01 Società; • Vista la classifica determinatasi al termine dei play off del Campionato di Promozione 2025/2026, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/2 del 28.05.2026 “valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027” • Visti i disposti di cui all’Art. 20/5 delle NOIF; • Viste le competenze di questo Comitato Regionale; ha determinato l’ammissione al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2026/2027, a completamento dell’organico, della sotto indicata Società: SAVONA F.B.C. 1907 Tanto evidenziato, è necessario altresì perimetrare il quadro normativo di riferimento, enucleando le norme rilevanti ai fini della risoluzione della questione proposta dalla ricorrente. - Art. 2504 bis c.c.: La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. - Art. 20 co. 5 NOIF: In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. - Art. 52 NOIF: Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato […] In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. - Art. 32 Regolamento LND: Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. […] Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali […] assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell’inizio del Campionato. Come si è accennato, secondo la ricorrente “la posizione nella graduatoria di ripescaggio attribuita alla ASD SAVONA FBC 1907 non rientra tra i vantaggi trasmissibili, poiché costituisce una mera aspettativa non un titolo sportivo consolidato”. La fusione, infatti, avrebbe “determinato l’estinzione della matricola del SAVONA FBC prima della delibera di ripescaggio”. Tali affermazioni non sono condivisibili. E’ noto infatti che la fusione costituisce un tipico caso di successione a titolo universale nei rapporti giuridici dei soggetti che danno luogo all’operazione straordinaria. Ai sensi dell’art. 2504 bis c.c.: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Più in particolare, la fusione prevista dagli art. 2501 e ss. c.c. non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2018, n. 3962). In altre parole, la fusione, secondo la nuova norma formulazione dell’art. 2504-bis c.c., è una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo. Si attua infatti un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingua dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante (Cass. civ., Sez. III, 18/04/2012, n. 6058).
Non può essere revocato in dubbio, pertanto, che la società risultante dalla fusione assuma tutti i diritti di entrambe le società partecipanti. Del pari, non può essere revocato in dubbio che quello al ripescaggio sia un vero e proprio diritto, sorto in favore della società SAVONA allorquando si è determinata una vacanza nell’organico di Eccellenza. A tale conclusione conducono: - l’art. 32 Regolamento LND, laddove stabilisce che “Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo”; - il C.U. CRL n. 98 del 25 giugno 2026, laddove ogni società riportata nella graduatoria è indicata quale “avente diritto”; - il C.U. LND n. 1 del I luglio 2026, nella parte in cui afferma che “Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza […] le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato”; - l’automaticità del ripescaggio, che é effettuato solo sulla base della graduatoria pubblicata con C.U. prima di procedere all’eventuale deliberazione di reintegro; ciò che esclude qualsiasi forma di discrezionalità della decisione sul punto, la quale deve essere assunta soltanto in relazione al posizionamento delle squadre nella classifica finale della competizione di appartenenza. Non può, dunque, parlarsi di mera aspettativa – come dedotto dalla ricorrente – bensì di un vero e proprio diritto e/o, comunque, di una posizione giuridica suscettibile di attribuzione in favore della società risultante dalla fusione.
A siffatta conclusione porta inequivocabilmente anche il combinato disposto degli artt. 52 e 20 NOIF laddove stabiliscono all’unisono che “in caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione”. Più in precisione, a mente dell’art. 52 NOIF, “il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”, cioé il titolo in ragione del quale la società ha il diritto di partecipare al campionato di competenza, anche a seguito di reintegro (o ripescaggio) deliberato dal Comitato di appartenenza. Conseguentemente, non è possibile sostenere che la fusione possa far decadere una parte dal titolo sportivo e/o da un diritto acquisito, conquistato sul campo, da uno dei soggetti che hanno dato luogo all’operazione, anche perché tale decadenza non è prevista in alcuna norma federale, essendo previsto – come si è cennato – l’esatto contrario. In proposito, non ha – ad avviso del Tribunale – alcun rilievo il riferimento operato dalla ricorrente al mutamento del numero di matricola e del codice fiscale del SAVONA, in quanto trattasi di meri adempimenti di natura anagrafica, i quali non comportano alcuna eccezione all’applicabilità della normativa sopra indicata. In buona sostanza, si ritiene che la società SAVONA, stando alla graduatoria riportata a C.U. del Campionato di Promozione s.s. 25/26, successivamente alla necessità di integrare l’organico del Campionato di Eccellenza, avesse maturato il diritto ad essere ripescata e che tale diritto sia stato, dal 08/24 Comitato Regionale, correttamente attribuito alla società risultante dalla fusione con il LEGINO e denominata: SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Il ricorso, pertanto, deve essere, in parte dichiarato inammissibile e, in altra parte, respinto per le ragioni di cui in motivazione.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria respinge la domanda principale contenuta nel ricorso proposto dalla società US ANGELO BAIARDO e dichiara inammissibili le domande formulate in via subordinata. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto sia nei confronti della società US ANGELO BAIARDO sia nei confronti della società PRAESE












