Gara CORNER GENOVA - VOLTRESE VULTUR
Il Giudice Sportivo, sulla base del referto del Direttore di Gara: -atteso che dal medesimo referto emerge che il calciatore Sig. Lorenzo Delucchi della società Corner Genova è stato sanzionato con il provvedimento dell'ammonizione al minuto 38’ del primo tempo regolamentare; -atteso che dal medesimo referto emerge che il calciatore Sig. Martinez Perez Christian Gabri della società Corner Genova è stato sanzionato con il provvedimento dell'ammonizione al minuto 42’ del primo tempo regolamentare; -rilevato che al momento dell'inserimento di entrambi i nominativi all'interno del sistema per il conteggio dei provvedimenti disciplinari, i suddetti calciatori risultavano essere non tesserati e che le relative pratiche, sebbene trasmesse tempestivamente, tuttavia risultavano errate ai fini del completamento delle pratiche di tesseramento; -visto il combinato disposto dei commi 1 e 6 lettera a) dell'art. 10 CGS; -richiamato l'art. 65 comma 1 lettera d) del CGS; -considerato che i suddetti giocatori hanno quindi giocato in posizione di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 CGS; -atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1-1;
Questo Giudice Sportivo dispone: -di non omologare il risultato di 1-1; -di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 0-3 alla società Voltrese Vultur SSDARL; -di squalificare il giocatore Lorenzo Delucchi per 2 gare da scontare dal momento dell'effettivo tesseramento; -di squalificare il giocatore Martinez Perez Christian Gabri per 2 gare da scontare dal momento dell'effettivo tesseramento; -di infliggere il provvedimento di inibizione fino al giorno 29/10/2026 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Corner Genova, Sig. Marco Cinquegrana; -di comminare ammenda di euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva alla società Corner Genova, pari al minimo edittale. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal Direttore di Gara in occasione della gara in questione.












