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Calcio | 11 dicembre 2018, 12:49

AGGRESSIONI AGLI ARBITRI - Inasprite le pene per i tesserati

Minimo un anno per violenza senza referto medico. Minimo due anni per violenza con referto medico.

Il presidente AIA Liguria Fabio Vicinanza è in prima linea per difendere i direttori di gara

Il presidente AIA Liguria Fabio Vicinanza è in prima linea per difendere i direttori di gara

Inasprite le pene per chi si rende protagonista di aggressioni agli arbitri.

Minimo un anno per violenza senza referto medico. Minimo due anni per violenza con referto medico.

Il Comunicato Federale recita cosi:

"Per la prima volta  si è provveduto a disciplinare nel dettaglio, attraverso l’introduzione di un apposito articolo del Codice di Giustizia, la casistica delle condotte violente, aumentando in maniera significativa i minimi edittali di squalifica ed inibizione (minimo 1 anno per violenza senza referto medico e minimo 2 anni per i casi di violenza con referto medico). Nel contempo, è stata colmata una lacuna presente nel Codice, fissando i minimi edittali anche per tecnici e dirigenti, non solo per i calciatori, prima non espressamente richiamati dalla normativa.

Il presidente FIGC Gravina ha dichiarato:

“Abbiamo mantenuto le promesse il primo passo verso l’azzeramento dei casi di violenza nei confronti dei direttori di gara è l’innalzamento delle sanzioni per chi si macchia di questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per i nostri arbitri e per tutto il sistema perché non c’è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano”.

IL TESTO DELL'ARTICOLO 11 BIS

Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara. 
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

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