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Prima categoria | 25 ottobre 2018, 20:13

Prima Categoria, respinto il reclamo della Nuova Oregina

Confermata la vittoria ottenuta sul campo dal San Cipriano (4-2)

GARE DEL 14/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/10/2018 SAN CIPRIANO - NUOVA OREGINA S.R.L.

in ordine al regolare svolgimento della gara in epigrafe, omologando il risultato conseguito sul campo.

Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in questione, terminata con il risultato di 4-2 a favore della Società SAN CIPRIANO;

" Visto il preannuncio di reclamo, riguardante il regolare svolgimento della gara in epigrafe, presentato dalla Società NUOVA OREGINA, nei termini previsti dall'art. 46, comma 1 CGS;

" Vista la successiva presentazione dei motivi di detto reclamo, nei termini previsti dal già citato art. 46, comma 1 CGS, in cui viene eccepito che, nella gara di cui trattasi: " a seguito di un tafferuglio tra alcuni calciatori delle due squadre,attorno al 37' del 2º t., il ddg avrebbe emesso un triplice fischio, chiudendosi poi nel proprio spogliatoio, pur non essendo mai stata a rischio la propria incolumità,e che dopo circa 17', il ddg medesimo, dopo aver conferito con i capitani avrebbe fatto proseguire la gara, facendo giocare i 7 minuti residui; " nei minuti intercorsi tra il presunto triplice fischio dell'arbitro e la ripresa della gara alcuni dei calciatori della ricorrente si erano cambiati ed alcuni avevano già abbandonato lo spogliatoio, di talchè la ripresa del gioco sarebbe stata falsata da tali circostanze; " in base al disposto della Regola 5, punto 2, comma 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, l'arbitro non avrebbe potuto cambiare decisione.

" Atteso che, come risulta dalla documentazione prodotta, la Società NUOVA OREGINA ha notificato il predetto reclamo alla Società SAN CIPRIANO, con lettera raccomandata, nella medesima data di presentazione dello stesso;

" Viste le controdeduzioni presentate dalla Società SAN CIPRIANO, con cui la stessa eccepisce, in via preliminare,l'improcedibilità del predetto reclamo per violazione dell'art. 29 del CGS, in merito alla preclusione per gli Organi Giudicanti dell'esame o del riesame di di fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro;

" Considerato che l'eccezione di cui sopra non può essere accolta, in quanto, nel caso di specie, non si tratta di entrare nel merito di decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, bensì di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, al fine di poter, eventualmente, applicare correttamente le sanzioni previste dal CGS per il caso in questione;

" Atteso che la Società SAN CIPRIANO, nelle proprie controdeduzioni, evidenzia, poi, come: " La Società NUOVA OREGINA affermi che nei minuti intercorsi tra il presunto triplice fischio dell'arbitro e la ripresa della gara alcuni dei calciatori della ricorrente si erano cambiati ed alcuni avevano già abbandonato lo spogliatoio, di talchè la ripresa del gioco sarebbe stata falsata, desumendo che, se ciò corrispondesse al vero, e, quindi, la Società NUOVA OREGINA avesse schierato nuovi calciatori al loro posto, questo costituirebbe una plateale ammissione della violazione della Regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, in quanto la stessa aveva già effettuato il numero massimo di sostituzioni consentite dal regolamento della competizione; sostituzioni, oltretutto definite "clandestine", in quanto non avrebbe informato del fatto l'arbitro, così come non avrebbe provveduto ad informarlo dell'assenza di alcuni calciatori durante l'interruzione; " Il riferimento normativo citato dalla Società NUOVA OREGINA e, cioè, che in base al disposto della Regola 5, punto 2, comma 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, l'arbitro non avrebbe potuto cambiare decisione, sia del tutto inconferente con le circostanze che la stessa vorrebbe far valere per impedire la omologazione del risultato del campo, a motivo del fatto che l'enunciato della norma succitata si riferisce alla situazione in cui il ddg modifichi una decisione tecnica assunta, dopo che il gioco sia già ripreso o sia terminato uno dei tempi di gara, mentre non trova applicazione in situazioni come quella in oggetto, in cui l'arbitro decida di interrompere momentaneamente la gara per poi riprenderla, posto che ciò rientra nelle sue competenze;

" Considerato che entrambe le considerazioni menzionate dalla Società SAN CIPRIANO sono state ritenute meritevoli di approfondimento;

" Atteso che, in ragione di quanto precede, è stato ascoltato il ddg, il quale ha ribadito di non aver concluso anzitempo la gara per i fatti occorsi, ma di averla solo temporaneamente sospesa al fine di valutare se, una volta che si fossero calmati gli animi, vi fossero le condizioni per riprendere il gioco;

" Visto il supplemento di rapporto che lo stesso ddg ha inviato, da cui emerge chiaramente che: " Al 40' del 2º t., generatosi un tafferuglio che coinvolgeva calciatori di entrambe le squadre, l'arbitro accorreva nell'area interessata per cercare di dividere i contendenti; " Il ddg, valutando che tale situazione fosse momentaneamente pericolosa per tutti i partecipanti alla gara, emetteva un fischio per sedare gli animi e per attirare l'attenzione; considerato che ciò non riscuoteva alcun effetto, rientrava nel proprio spogliatoio, in attesa che tornasse la calma; " In quel momento il ddg riteneva la gara sospesa temporaneamente, dandone contezza ai due capitani che aveva convocato nel suo spogliatoio e ribadendo loro che la gara sarebbe ripresa solo se gli animi si fossero calmati e se la condotta in campo fosse stata corretta; " Coscienti di quanto sopra, entrambi i capitani esprimevano l'assenso a terminare la gara, giocando i restanti minuti; " In questo periodo, nessuna rimostranza veniva mossa al ddg, rispetto alla decisione da lui assunta; " Al rientro sul tdg, il ddg controllava che vi fossero tutti i calciatori effettivi presenti all'atto della sostituzione temporanea e la gara dopo 10' di interruzione;" La gara terminava regolarmente.

Dispone di rigettare il reclamo presentato dalla Società NUOVA OREGINA,

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