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Calcio | 06 agosto 2020, 16:00

CALCIO Le novità sulle tenute da gioco dei calciatori

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 54/A della F.I.G.C., inerente la modifica all’art. 72, comma 9, delle N.O.I.F..

CALCIO Le novità sulle tenute da gioco dei calciatori

Art. 72 Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall’arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l’intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.

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