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Promozione | 15 settembre 2020, 21:09

COPPA ITALIA PROMOZIONE Taggia-Golfodianese 0-3 tavolino

Baracco era squalificato, non avrebbe dovuto giocare

COPPA ITALIA PROMOZIONE Taggia-Golfodianese 0-3 tavolino

GARE DEL 13/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 9/2020 TAGGIA - GOLFO DIANESE 1923

Il G.S.

·         Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trova una riserva scritta, presentata dalla società GOLFO DIANESE 1923, in merito al presunto indebito utilizzo di un calciatore da parte della società TAGGIA;

·         Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società GOLFO DIANESE 1923, con p.e.c. in data 14/09/2020, a motivo dell'utilizzo da parte della società TAGGIA, del proprio calciatore, Baracco Luca, che, a dire della ricorrente, avrebbe ancora dovuto scontare una squalifica risalente alla precedente stagione sportiva;

·         Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S. e rispetta, altresì, le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, recante "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021)" ;

·         Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c., sempre in data 14/09/2020, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S. e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., di cui sopra, ribadendo la motivazione di cui sopra;

·         Atteso che, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, il calciatore Baracco Luca, nella stagione 2019/2020 era tesserato per la Società PIETRA LIGURE 1956 che partecipava al campionato di Eccellenza, ed, effettivamente, risulta aver preso la seconda ammonizione in Coppa Italia Eccellenza come da Comunicato Ufficiale n.° 30 del 28.11.19 e, quindi, squalificato per recidiva in ammonizione;

·         Visto l'art. 19, quarto comma, del C.G.S Le sanzioni di cui all'art.9, comma1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni;

GARE DEL 13/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 9/2020 TAGGIA - GOLFO DIANESE 1923

Il G.S.

·         Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trova una riserva scritta, presentata dalla società GOLFO DIANESE 1923, in merito al presunto indebito utilizzo di un calciatore da parte della società TAGGIA;

·         Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società GOLFO DIANESE 1923, con p.e.c. in data 14/09/2020, a motivo dell'utilizzo da parte della società TAGGIA, del proprio calciatore, Baracco Luca, che, a dire della ricorrente, avrebbe ancora dovuto scontare una squalifica risalente alla precedente stagione sportiva;

·         Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S. e rispetta, altresì, le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, recante "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021)" ;

·         Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c., sempre in data 14/09/2020, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S. e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., di cui sopra, ribadendo la motivazione di cui sopra;

·         Atteso che, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, il calciatore Baracco Luca, nella stagione 2019/2020 era tesserato per la Società PIETRA LIGURE 1956 che partecipava al campionato di Eccellenza, ed, effettivamente, risulta aver preso la seconda ammonizione in Coppa Italia Eccellenza come da Comunicato Ufficiale n.° 30 del 28.11.19 e, quindi, squalificato per recidiva in ammonizione;

·         Visto l'art. 19, quarto comma, del C.G.S Le sanzioni di cui all'art.9, comma1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni;

·         Visto, altresì, l'art. 21, sesto comma, del CGS, il quale prevede che Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive;

·         Considerato che il successivo comma 7 del medesimo articolo, prevede fra l'altro che la distinzione di cui all'art.19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

·         Richiamato il predetto Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, il quale prevede, al punto 1) che per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;

 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata;

·         Ritenuto, sulla base di quanto sopra, dover accogliere la domanda della ricorrente;

 

Il G.S.

 

Dispone:

·         Di accogliere il ricorso di cui trattasi;

·         Di assegnare la vittoria per 0-3 nella gara in questione alla società GOLFO DIANESE 1923;

·         Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società TAGGIA, Signor BARACCO Davide, fino al 24 settembre 2020;

·         Di infliggere alla società TAGGIA, la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva;

·         La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;

·         Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

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