Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 12/10/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA GOLIARDICAPOLIS 1993 – VALLESCRIVIA 2018 del 08/10/2020
Il G.S.
· Visto il referto della gara in oggetto
· Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla Soc. MARASSI 1965, con p.e.c. in data 09/10/2020 alle ore 15:26:26, in qualità di terzi interessati per la classifica per il passaggio del turno, con contestuale richiesta di accesso agli atti, privo di alcuna motivazione;
· Visto il Comunicato Ufficiale n. 84/a della L.N.D., del 04/09/2020, recante "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021)", il quale prevede, al punto 1) che per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
· Considerato, altresì, che non è stato, comunque, depositato alcun ricorso, nei termini sopra riportati;
· Visto l'art. 49 del CGS "Ricorsi e reclami", il quale al comma 1 stabilisce: "Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato" ed, al comma 2, precisa: "Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica";
· Considerato che, in base a quanto precede, la Soc. MARASSI 1965 non appare titolata a proporre alcun ricorso, in ordine alla gara in esame e, comunque, non ha fornito alcuna motivazione, connotata da concretezza e attualità, a sostegno dell'essersi verificato un eventuale illecito sportivo nel corso della stessa o del possibile verificarsi di esso, al fine dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 49 del CGS citato;
· Visto l'art. 48 del CGS;
Il G.S.
Dispone:
· Il rigetto del ricorso in esame;
· L’omologazione del risultato conseguito sul campo Goliardicapolis 1993 – Vallescrivia 2018 1 – 3;
· Il versamento del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S.