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Prima categoria | 10 settembre 2021, 18:28

COPPA LIGURIA Apparizione-San Desiderio 0-3 a tavolino

Ecco la decisione del Giudice

Silvio Frangioni

Silvio Frangioni

GARE DEL 5/ 9/2021

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

gara del 5/ 9/2021 APPARIZIONE FC - SAN DESIDERIO

Il G.S.

 

·         Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

·         Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore della Società APPARIZIONE BOJANG Muhammed, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

·         Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore BOJANG Muhammed non risulta essere stato tesserato, in quanto il tesseramento risulta non convalidato dal Comitato e quindi, tale fatto, pone il calciatore in posizione irregolare trattandosi di atleta extracomunitario;

·         Tenuto conto, inoltre che il tesseramento dello stesso è stato trasmesso al Comitato soltanto in data 4 Settembre alle ore 9.52;

·         Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

·         Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3 -1 in favore della società APPARIZIONE;

 

DISPONE

 

·         Di assegnare la sconfitta nella gara in questione alla società APPARIZIONE con il punteggio di 0 - 3;

·         Di infliggere la squalifica per 2 giornate al calciatore BOJANG Muhammed, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

·         Di infliggere l'inibizione fino al 23 settembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società APPARIZIONE, Signor MENSI Riccardo;

·         Di infliggere l'ammenda di Euro 200 alla società APPARIZIONE, a titolo di responsabilità oggettiva.

 

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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