gara del 26/ 3/2023 RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - CAMPOMORONE SANT OLCESE
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in questione;
Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società CAMPOMORONE SANT'OLCESE, con p.e.c. in data 27 marzo 2023 17:31;
Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;
Posto che la seduta corrente si tiene in data 29.03.2023 e che, pertanto, sussistono ancora i termini - sino alle ore 24.00 - per la società CAMPOMORONE SANT'OLCESE per la presentazione del ricorso;
Ritenuto di dover cautelativamente applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma;
Il G.S. Dispone:
Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;
Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 04/04/2023, comunicandolo alle società CAMPOMORONE SANT'OLCESE e RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.
Firmato Il Sost. Giudice Sportivo Avv. Filippo Marcenaro
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gara del 26/ 3/2023 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAN DESIDERIO
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in questione ed in relativo supplemento, nel quale il ddg affermava che "il gol al 27 del 2 tempo a favore del Bogliasco è avvenuto su autogol direttamente su calcio di punizione, da parte del San Desiderio. A quel punto erroneamente ho concesso il gol";
Rilevato che la Regola 13 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che "se un calcio di punizione diretto o indiretto è calciato direttamente nella propria porta, viene assegnato un calcio d'angolo";
Considerato quindi che la rete segnata non doveva essere convalidata ma assegnato un calcio d'angolo;
Considerato che la gara al momento della convalida era sul risultato di 2 a 1 in favore della società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO e che pertanto il risultato non si poteva ritenere già acquisito;
Visto l'Art. 10 CDS, ritenuto che l'irregolarità di cui sopra abbia influito sul regolare svolgimento della gara e che non sia addebitabile ad alcuna delle società partecipanti; Il G.S. Dispone:
Di non omologare il risultato della gara in esame;
Di disporre la ripetizione della gara a data da destinarsi. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione
Firmato Il Sost. Giudice Sportivo Avv. Filippo Marcenaro












