GARE DEL 20/12/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara CEIS GENOVA SPORT SSDARL - C.E.P.
Il Giudice Sportivo, sulla base del referto del Direttore di Gara:
-atteso che dal medesimo referto emerge che il calciatore Sig. Giulio Filippini della società C.E.P. è stato espulso al minuto 43’ del secondo tempo regolamentare per doppia ammonizione;
-atteso che dopo la notifica del provvedimento, Il Sig. Giulio Filippini spingeva il Direttore di Gara con una mano all’altezza della spalla, senza causare caduta e/o lesioni;
-considerato che il Direttore di Gara pochi secondi dopo decideva di sospendere definitivamente l’incontro ritenendo che non ci fossero più le condizioni per la propria sicurezza;
-atteso che, successivamente, il Direttore di Gara tornava senza problemi nello spogliatoio e lasciava l’impianto in sicurezza;
-considerato che l’art. 36 comma 1 lett. B) come modificato sull’entità delle sanzioni dal C.U. F.I.G.C. n. 165/A del 20 aprile 2023, punisce la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di Gara che si concretizza in un contatto fisico;
-considerato che, la giurisprudenza ha posto in risalto, in proposito, che la norma va interpretata nel senso che il contatto fisico, cui fa riferimento l’art. 36 comma 1 lett. B) del CGS al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della volontaria aggressività, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’art. 35 del CGS (CSA, I, 22/05/2020 n. 231);
-atteso che, nel caso di specie, va considerata la lievità del contatto fisico tra il Filippini e il Direttore di Gara come descritto dallo stesso rapporto arbitrale e dunque la non consistente gravità dello stesso, ma va anche ribadita d’altra parte l’illiceità della condotta tenuta dal calciatore,
P.Q.M. Questo Giudice Sportivo Dispone:
-di sanzionare con la squalifica per 7 giornate complessive il giocatore Sig. Giulio Filippini della società C.E.P;
-di sanzionare con l’ammenda di euro 100,00 la società C.E.P. per responsabilità oggettiva relativa al comportamento di un proprio tesserato;
-che l’incontro tra CEIS Genova Sport e C.E.P., valido per il campionato di Terza Categoria Girone A, venga fatto proseguire dal minuto 43’ del primo tempo in avanti, sulla base delle modalità e nel giorno che verranno successivamente indicati dalla Segreteria della Delegazione Provinciale, fatti salvi tutti i provvedimenti adottati fino a quel momento dal Direttore di Gara, ivi compresa l’espulsione del giocatore Sig. Giulio Filippini della società C.E.P.












