Eccellenza - 19 aprile 2018, 22:34

Rivarolese e Sighieri prosciolti dal deferimento

La società provvedeva a saldare l’allenatore Podestà ancora prima dell’iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale

Rivarolese e Sighieri prosciolti dal deferimento

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), geom. Renato FERRANDO, Avv. Alessio CHIARLA e p.i. Giovanni Parodi (componenti), nella riunione del 12 aprile 2018 ha deliberato:

 

Prot. n. 02/tf – Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di:

 

-          Signor Mauro SIGHIERI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S.D. RIVAROLESE 1919, per violazione dell’art. 1 bis co. 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter co. 13 NOIF e art. 8 co. 9 e 10 C.G.S.;

-          Società U.S.D. RIVAROLESE 1919, ai sensi dell’art. 4 co.1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Presidente.

 

La Procura Federale ha deferito il Signor Mauro SIGHIERI e la società RIVAROLESE 1919 per le contestazioni in rubrica, per non aver pagato all’allenatore Augusto PODESTA’ le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 11 gennaio 2017 pubblicata con C.U. n. 1 del 2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa.

A fronte di tale contestazione, la società RIVAROLESE 1919 ha dedotto:

-          di non aver mai ricevuto la comunicazione del Collegio Arbitrale, in quanto inviata ad un indirizzo non perfettamente corrispondente a quello della sede societaria (Salita al Garbo 5/A anziché Salita al Garbo 5 A);

-          di aver indicatoun domicilio, diverso rispetto a quello di cui sopra, al quale ricevere la corrispondenza;

-          di aver proceduto al saldo delle competenze dovute all’allenatore, il quale sottoscriveva quietanza in data 22 settembre 2017.

-           

La prima deduzione è infondata. Risulta, infatti, che la decisione del Collegio Arbitrale sia stata inviata presso la sede societaria, in Genova Salita al Garbo 5/A, e che la missiva sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

La società, nell’ambito della memoria in atti, ha dimostrato l’esistenza del civico ubicato in Genova, Salita al Garbo 5. Peraltro, non risulta dimostrata l’esistenza di un interno “/A” nell’ambito del civico 5; ciò da cui poter arguire un’ipotetica confusione con il civico 5 A presso il quale è ubicata la sede del sodalizio.

Al contrario, Questo Tribunale ritiene fondata – e come tale assorbente –  la seconda deduzione.

Risulta, infatti, che già a far data dalla stagione sportiva 2015/2016 la società RIVAROLESE 1919 aveva indicato, nell’ambito dell’anagrafica federale, quale indirizzo al quale ricevere la corrispondenza il domicilio della Signora Esterina FRAGOMENI, ubicato in Genova Via A. Cadamosto 1/6.

Tale indicazione, a dire della società, era stata determinata proprio dalla necessità di evitare possibili disfunzioni nel recapito della corrispondenza presso la sede societaria.

E’ pacifico, peraltro, che la decisione del Collegio Arbitrale sia stata inviata presso l’indirizzo di Salita al Garbo 5/A e non presso l’indirizzo indicato dalla società alla voce “dati per la corrispondenza”.

Ne discende, pertanto, che la comunicazione di cui sopra non sia stata eseguita presso il domicilio indicato dalla società ai fini della ricezione della corrispondenza; indirizzo, questo, presente nell’anagrafica federale per lo meno a far data dalla stagione sportiva 2015/2016.

Oltre a ciò, devesi aggiungere che, comunque, la RIVAROLESE 1919 provvedeva a saldare l’allenatore ancora prima dell’iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale.

In tale situazione, Questo Tribunale ritiene non essere stata provata la responsabilità del Signor Mauro SIGHIERI, non essendo stata effettuata correttamente la notifica della decisione del Collegio Arbitrale alla società RIVAROLESE 1919 presso il domicilio indicato per la ricezione della corrispondenza.

Per tali motivi, il Tribunale dispone il proscioglimento dei deferiti.

PDP

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