gara del 7/10/2018 RIVAROLESE 1919 - FINALE
Il G.S.
" Preso atto del preannuncio di reclamo, riguardante il regolare svolgimento della gara in epigrafe, inviato dalla Società FINALE;
" Visto l'art. 46, comma 1 del CGS
P.Q.M.
dispone di soprassedere ad ogni decisione, nell'attesa della formalizzazione del predetto reclamo e dell'invio delle eventuali controdeduzioni da parte della Società RIVAROLESE 1919, non omologando il risultato conseguito sul campo.
Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti dal ddg durante la gara medesima.