La Società Molassana Boero prende atto della sanzione commutata alla società stessa e al suo tesserato.
Si rammarica per l’accaduto dovuto alla trasmissione di un documento ritenuto a posteriori non valido.
Accetta la decisione del giudice sportivo inerente l’errore societario ma si riserva di presentare ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore.