GARE DEL 10/11/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 10/11/2019 SANTA MARIA DEL TARO - POLISPORTIVA VAL D AVETO con il risultato di 5 - 2
Il G.S. nella persona dell'Avv. Federico Messuti
Ha pronunciato la seguente DECISIONE
Nel ricorso presentato dalla Società Val d'Aveto in data 11/11/2019 Avente ad oggetto: Ricorso per irregolarità di gara Si premette che:
1) la Società Val d'Aveto ha proposto ricorso datato 11 novembre 2019 per irregolarità della gara in epigrafe;
2) detto ricorso è risultato ritualmente proposto e notificato a sensi di Codice di Giustizia sportiva Figc;
3) la Società Val d'Aveto nel ricorso in oggetto non ha proposto assunzione prove testimoniali nè ha - a termini di CdS Figc – prodotto ulteriore documentazione;
4) il Giudice sportivo ha richiesto un supplemento di rapporto al Direttore di Gara Sig. Brignole Francesco il quale lo ha effettuato e comunicato in data 14 novembre 2019.
Motivi della decisione
Tre sono le doglianze della ricorrente:
A) convalida di una rete "fantasma" ai loro danni sul risultato di 1-2a loro favore;
B) rifiuto da parte dell'arbitro di sostituire un giocatore con un tesserato al momento della sostituzione fungente la funzione di assistente di linea;
C) aver terminato la gara al 40º del secondo tempo e quindi prima dei canonici 45 minuti.
Sulla scorta dei punti "B" e "C" la ricorrente chiede la ripetizione della gara in epigrafe.
Circa il punto "A"
Ai sensi dell'art. 65 del C.G.S della Figc ( in seguito "Codice" ) i "Giudici sportivi giudicano .in ordine:
a) .b) alla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo Il presente fatto rientrando nell'ambito delle decisioni tecniche del direttore di gara è pertanto escluso dalla competenza della giustizia sportiva.
Circa il punto "B"
Dal supplemento di rapporto arbitrale e dalla assenza di altri elementi valutativi si rinviene che l'arbitro - erroneamente - indicava l'impossibilità, prima dell'inizio della gara, di poter ricoprire i ruoli di giocatore e di assistente di gara. A fronte della contestazione al riguardo da parte della Società Val d'Aveto, l'arbitro rispondeva:" fate quello che volete".
Tuttavia nel corso di gara, l'arbitro ha dichiarato che la sostituzione di un giocatore della società ricorrente con il giocatore Sig. Bottari Roberto n. 15 non è mai stata richiesta.
Circa il punto "C"
Il Sig. Brignole Francesco, direttore della gara in oggetto, ha dichiarato nel supplemento di gara che la durata dell'incontro è stata avendo fischiato la fine della predetta dopo i canonici 45 minuti. Ciò si evince anche dal fatto che dal referto arbitrale la gara risulta iniziata alle 14.30 e - dopo un intervallo di 10 minuti - terminata alla 16.11.
P.Q.M.
ritenuto che ai sensi dell'art. 35 comma 1 del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come in essi riferiti,
Il Giudice Sportivo così provvede
Rigetta il reclamo presentato dalle società Val D'Aveto, omologa il risultato conseguito sul campo e incamera la tassa reclamo di € 78,00 da addebitare sul c/c della Società Val d'Aveto.
Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Messuti