Terza categoria - 22 novembre 2019, 21:18

TERZA CHIAVARI Respinto il ricorso della Val d'Aveto

La società aveva chiesto la ripetizione del match col Santa Maria...

TERZA CHIAVARI Respinto il ricorso della Val d'Aveto

GARE DEL 10/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/11/2019 SANTA MARIA DEL TARO - POLISPORTIVA VAL D AVETO con il risultato di 5 - 2


Il G.S. nella persona dell'Avv. Federico Messuti

Ha pronunciato la seguente DECISIONE

Nel ricorso presentato dalla Società Val d'Aveto in data 11/11/2019 Avente ad oggetto: Ricorso per irregolarità di gara Si premette che:

1) la Società Val d'Aveto ha proposto ricorso datato 11 novembre 2019 per irregolarità della gara in epigrafe;

2) detto ricorso è risultato ritualmente proposto e notificato a sensi di Codice di Giustizia sportiva Figc;

3) la Società Val d'Aveto nel ricorso in oggetto non ha proposto assunzione prove testimoniali nè ha - a termini di CdS Figc – prodotto ulteriore documentazione;

4) il Giudice sportivo ha richiesto un supplemento di rapporto al Direttore di Gara Sig. Brignole Francesco il quale lo ha effettuato e comunicato in data 14 novembre 2019.

Motivi della decisione

Tre sono le doglianze della ricorrente:

A) convalida di una rete "fantasma" ai loro danni sul risultato di 1-2a loro favore;

B) rifiuto da parte dell'arbitro di sostituire un giocatore con un tesserato al momento della sostituzione fungente la funzione di assistente di linea;

C) aver terminato la gara al 40º del secondo tempo e quindi prima dei canonici 45 minuti.

Sulla scorta dei punti "B" e "C" la ricorrente chiede la ripetizione della gara in epigrafe.

Circa il punto "A"

Ai sensi dell'art. 65 del C.G.S della Figc ( in seguito "Codice" ) i "Giudici sportivi giudicano .in ordine:

a) .b) alla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo Il presente fatto rientrando nell'ambito delle decisioni tecniche del direttore di gara è pertanto escluso dalla competenza della giustizia sportiva.

Circa il punto "B"

Dal supplemento di rapporto arbitrale e dalla assenza di altri elementi valutativi si rinviene che l'arbitro - erroneamente - indicava l'impossibilità, prima dell'inizio della gara, di poter ricoprire i ruoli di giocatore e di assistente di gara. A fronte della contestazione al riguardo da parte della Società Val d'Aveto, l'arbitro rispondeva:" fate quello che volete".

Tuttavia nel corso di gara, l'arbitro ha dichiarato che la sostituzione di un giocatore della società ricorrente con il giocatore Sig. Bottari Roberto n. 15 non è mai stata richiesta.

Circa il punto "C"

Il Sig. Brignole Francesco, direttore della gara in oggetto, ha dichiarato nel supplemento di gara che la durata dell'incontro è stata avendo fischiato la fine della predetta dopo i canonici 45 minuti. Ciò si evince anche dal fatto che dal referto arbitrale la gara risulta iniziata alle 14.30 e - dopo un intervallo di 10 minuti - terminata alla 16.11.

P.Q.M.

ritenuto che ai sensi dell'art. 35 comma 1 del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come in essi riferiti,

Il Giudice Sportivo così provvede

Rigetta il reclamo presentato dalle società Val D'Aveto, omologa il risultato conseguito sul campo e incamera la tassa reclamo di € 78,00 da addebitare sul c/c della Società Val d'Aveto.

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Messuti



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