Attualità - 21 maggio 2021, 22:49

Contributi 5 per mille per associazioni sportive, come ottenerli

Ecco un articolo tratto dal sito studiobonanno.it

Contributi 5 per mille per associazioni sportive, come ottenerli

Il Dottor Guglielmo Bonanno è laureato in Giurisprudenza dottore in Servizi GIURIDICI , blogger, Responsabile Regionale per la Liguria del Consiglio Nazionale Giuristi e Tributaristi.

Ecco un suo intervento relativo ai contributi del 5 per mille alle società sportive.

Le ASD, “che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, possono essere destinatarie del cinque per mille dell’IRPEF.

Le associazioni che possono beneficiare dei contributi  si ritrovano nell’elenco dei destinatari del cinque per mille contenuto nel 1° comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 111 del 2017, precisamente alla lettera e) di esso. Le società sportive dilettantistiche – SSD sono invece escluse.

Per beneficiarne occorre che i contribuenti, con la compilazione del modello 730, vadano ad indicare a quale associazione vogliono destinare il 5 per 1000.

Ovviamente tali associazioni devono ottenere l’accreditamento.

L’art. 1 del DPCM del 23 Luglio 2020, ha confermato che queste associazioni sono quelle che svolgono prevalentemente una di queste attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

5 per mille ASD: come presentare domanda di accreditamento

Le modalità sono indicate col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 Luglio 2020, adottato di concerto coi Ministri dell’economia e del lavoro, come previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del Dlgs 111/2017. Attenzione però, gli enti beneficiari del contributo non possono utilizzare i contributi per recuperare le spese sostenute per le campagne di sensibilizzazione indirizzate ai contribuenti, pena il recupero delle somme utilizzate.

L’art. 2 del DPCM prevede che le ASD aspiranti beneficiarie debbano accreditarsi presso il CONI, l’Amministrazione che li eroga.

La domanda deve essere presentata telematicamente allo stesso CONI  direttamente sul sito  web entro il 10 Aprile di ogni anno, a partire dal 2021. 

Il modulo della domanda di iscrizione consiste in  un’autocertificazione contenente:

  1. la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell’ente;
  2. la sua costituzione ai sensi dell’art. 90 della Legge n° 289 del 1992 (trattata nel Sottoparagrafo 1.3 di questo capitolo);
  3. il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  4. l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  5. la presenza, nell’ambito dell’organizzazione, del settore giovanile;
  6. l’effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni o di soggetti  svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Entro il 20 Aprile 2021 il CONI pubblica sul suo sito web l’elenco dei beneficiari del cinque per mille che si sono iscritti nei termini.

Entro il 30 dello stesso mese il legale rappresentante può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.

Il CONI, entro il 10 Maggio 2021 pubblica l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate indicando per ognuno la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale.

Pubblicazione elenco iscritti sul sito del CONI

Il CONI forma l’elenco permanente e lo pubblica sul suo sito web entro il 31 Marzo di ogni anno (a partire quindi dal 2022). Quest’elenco è aggiornato annualmente.

Il rappresentante legale dell’ASD beneficiaria ha l’obbligo di comunicare al CONI ogni variazione che possa influire sul diritto del mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione.

Il CONI effettua i controlli sugli iscritti agli elenchi per verificare il possesso/mantenimento dei requisiti e li trasmette all’Agenzia delle Entrate ai fini del riparto delle somme.

Entro sette mesi, scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web gli elenchi degli enti ammessi od esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite dai contribuenti e dei relativi importi.

Attenzione però.

L’ente beneficiario che ha interrotto l’attività prima dell’erogazione del contributo per il diritto.

Per ottenere il pagamento del contributo, i beneficiari hanno l’obbligo di comunicare entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello dell’impegno di comunicare all’Agenzia delle Entrate il conto corrente dove devono essere depositati i fondi. Per esempio se i fondi provengono dalle dichiarazioni dell’anno 2021 il conto corrente deve essere depositato entro il 31 dicembre 2023, pena la perdita del diritto di ricevere i contributi.

le associazioni che hanno ricevuto contributi superiori a 20.000 euro devono redigere la rendicontazione ed inviarla agli enti preposti. le associazioni che hanno ricevuto contributi inferiori devono comunque redigere la rendicontazione e conservarla per 10 anni.

La rendicontazione deve essere pubblicata entro 30 giorni ed entro i 7 giorni successivi ne deve essere data comunicazione all’amministrazione. Qualora non si procedesse con tale obbligo il beneficiario potrebbe ricevere una diffida. Se entro il termine successivo di 30 giorni non si procede con la pubblicazione l’amministrazione potrebbe comminare una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo ricevuto.

L’Amministrazione erogatrice dei contributi derivanti dal cinque per mille deve, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, pubblicare sul proprio sito web gli elenchi degli enti beneficiari delle erogazioni con l’indicazione del relativo importo e della data di erogazione, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario. Questo link va pubblicato entro 30 giorni dall’acquisizione delle informazioni di cui abbiamo parlato in precedenza.

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