Terza categoria - 02 marzo 2023, 22:32

TERZA CATEGORIA San Giorgio-Granarolo B sarà ripetuta il 9 marzo

Ecco le motivazioni nella sentenza del Giudice Sportivo

TERZA CATEGORIA San Giorgio-Granarolo B sarà ripetuta il 9 marzo

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 11/02/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara SAN GIORGIO - G.S. GRANAROLO sq.B

La Società SAN GIORGIO ha inoltrato ricorso richiedendo dichiararsi l'irregolarità della gara SAN GIORGIO - G.S GRANAROLO sq.B dell'11/2/2023, assumendo la verificazione di una pluralità di errori tecnici nella condotta del Direttore di Gara.

Il ricorso è stato preannunciato tramite comunicazione a mezzo p.e.c. del 13/02/2023 alle ore 11:16:44, inviata alla segreteria dello scrivente Giudice Sportivo, ma non comunicata alla controparte G.S GRANAROLO nel termine di cui all'art. 67/1 C.G.S.: di conseguenza,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va però segnalato che è comunque pervenuto dal Direttore di Gara, in data 15/2/2023, un supplemento di rapporto, nel quale il medesimo ammetteva che, al 37' minuto di gioco del secondo tempo, dopo la segnatura della rete del 2-2 da parte della Società G.S GRANAROLO sq.B, la Società SAN GIORGIO riprendeva il gioco calciando direttamente in porta, ma il Direttore di Gara interrompeva erroneamente il gioco, confutando una presunta irregolarità di tale modalità di esecuzione del calcio d'inizio e fischiando una punizione indiretta contro la Società SAN GIORGIO.

Si tratta di un evidente errore nell'applicazione del Regolamento, che nella versione attualmente vigente consente di riprendere il gioco anche calciando il pallone in avanti e permette che in tale occasione si possa altresì segnare una rete nella porta avversaria: si tratta quindi di circostanza che assume rilevanza ai sensi dell'art 10, comma5, C.G.S., in quanto violazione di una prescrizione regolamentare oggettiva e non soggetta a interpretazioni o valutazioni, idonea ad influenzare la regolarità di svolgimento della gara: è stata infatti interrotta una azione d'attacco di una delle due squadre, sul risultato di parità, e in un momento della gara in cui restavano da giocare ancora 14 minuti (8' nel secondo tempo e 6' di recupero successivamente assegnati).

Ne consegue l'inevitabile applicazione della lettera d) di cui al summenzionato art. 10/5 C.G.S. Il Direttore di Gara, nell'ammettere senza riserve il proprio errore, lo ha ascritto alla situazione di tensione e preoccupazione che lo affliggeva in conseguenza del comportamento minaccioso e ingiurioso subito in quei minuti da tesserati e sostenitori della Società SAN GIORGIO.

Concludendosi con il presente provvedimento la disamina dell'incontro, le sanzioni disciplinari già irrogate a singoli tesserati tramite precedente C.U., devono essere in questa sede integrate nei confronti della società SAN GIORGIO, per responsabilità oggettivamente ascrivibile alla medesima in relazione al comportamento di una pluralità di sostenitori della squadra.

Questi ultimi, quantificati in numero di trenta circa, al termine della gara accerchiavano per protesta il Direttore di Gara, non riuscendo ad arrivare al contatto fisico con il medesimo soltanto per l'intervento del Dirigente Accompagnatore della Società SAN GIORGIO e di alcuni dirigenti della squadra avversaria; successivamente i medesimi sostenitori colpivano violentemente la porta dello spogliatoio del Direttore di Gara con calci e pugni, costringendolo a chiamare le forze dell'ordine per proteggere la propria incolumità e ristabilire l'ordine nell'impianto;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e dispone che venga incamerata la tassa reclamo.

Dichiara irregolare la disputa della gara per errore del Direttore di Gara, non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha influito sul corretto svolgimento della medesima, e ne dispone quindi la ripetizione.

 

 

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