Seconda categoria - 04 gennaio 2024, 17:23

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA La Casellese vince a tavolino con la Rabona e passa ai quarti

La vittoria 3-2 ai supplementari della Rabona vanificata dalla presenza in campo di un giocatore squalificato.

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA La Casellese vince a tavolino con la Rabona e passa ai quarti

GARE COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 21/12/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/12/2023 CASELLESE - LA RABONA CALCIO CORONATA

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società CASELLESE, con p.e.c. in data 22 dicembre 2023 h. 11:42:51;

• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in pari data h. h. 15:41:32, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

• Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, che si possono riassumere nel fatto che nella gara di andata, il calciatore VIGO Nicolò della società LA RABONA CALCIO CORONATA era stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione, a seguito di cui gli era stata comminata una giornata di squalifica, come risulta dal C.U. 40 DEL 23/11/2023; essendo tale gara immediatamente precedente a quella in esame nell'ambito della stessa competizione, non poteva essere stata precedentemente scontata;

• Atteso che, in base a quanto precede, la società ricorrente chiedeva che le venisse assegnata la vittoria per 3-0, nella gara in questione;

• Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente risultato che il calciatore VIGO Nicolò della società LA RABONA CALCIO CORONATA è stato, effettivamente, squalificato per recidiva in ammonizione, ma tale squalifica non è mai stata scontata in quanto la gara in questione era quella immediatamente successiva nell'ambito della stessa competizione (Coppa Regione);

• Visto l'articolo 19, comma 4, del CGS;

• Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 3-2 dts, a favore della società LA RABONA CALCIO CORONATA e che il calciatore VIGO Nicolò della medesima società è stato impiegato per l'intera durata della gara, compresi i tempi supplementari;

• Valutato che l'impiego del suddetto calciatore, abbia influito sul regolare svolgimento della gara;

• Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto; • Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;

• Visto l'art. 48 del CGS;

Il G.S. Dispone:

• Di accogliere il ricorso di cui trattasi;

• Di assegnare la vittoria per 0-3 nella gara in questione alla società CASELLESE;

• Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore VIGO Nicolò della società LA RABONA CALCIO CORONATA, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare;

• Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società LA RABONA CALCIO CORONATA, signor CROVETTO Massimiliano fino al 18 gennaio 2023;

• Di infliggere alla società LA RABONA CALCIO CORONATA la sanzione pecuniaria di Euro 200,00, a titolo di responsabilità oggettiva;

• La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società CASELLESE. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dal ddg nella gara di cui trattasi.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci 

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