DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 4/ 2/2024 CERIALE PROGETTO CALCIO - CELLE VARAZZE F.B.C.
Il G.S. Visto il preannuncio di ricorso, presentato dalla società CELLE VARAZZE ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CGS, con p.e.c. in data 05 febbraio 2024 h.16:47:58 e relativo alla squalifica inflitta ad un proprio calciatore nella gara in questione; Visto il successivo ricorso, formalizzato dalla società CELLE VARAZZE ai sensi dell'art. 67, comma 2 del CGS, con p.e.c. in data 07 febbraio 2024 h.12:51:53; 57/16 Considerato che sia il preannuncio, sia il ricorso in esame rispettano i termini dell'art. 67, commi 1 e 2 del CGS, ma non rispettano quanto previsto dai medesimi commi, in materia di notifica alla controparte che deve anch'essa avvenire con p.e.c., mentre agli atti non ne risulta traccia; Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover dichiarare inammissibile il gravame proposto, per irregolarità procedurale; Visto l'art. 48 del CGS;
Il G.S. Dispone: Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg in occasione della gara in questione