Prima categoria - 15 febbraio 2024, 20:23

SUPERBA-SAN BERNARDINO Risultato non omologato

Il Giudice Sportivo deciderà il 22 febbraio. Il commento della Superba

SUPERBA-SAN BERNARDINO Risultato non omologato

IL COMUNICATO DELLA SUPERBA

La ASD superba 2017 sottolinea di essere l unica parte lesa di questa situazione. La verità la conoscono benissimo tutte le persone che sabato erano in campo quindi aspettiamo con totale serenità il responso del giudice sportivo. Ovviamente se sarà necessario la società provvederà a tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

IL RICORSO DEL SAN BERNARDINO

gara del 10/ 2/2024 SUPERBA CALCIO 2017 - SAN BERNARDINO SOLFERINO

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società SAN BERNARDINO SOLFERINO, con p.e.c. in data 12 febbraio 2024 h. 09:24:55;

• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;

• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 12 febbraio 2024 h. 19:00:39 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

• Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: 1. alla quarta espulsione inflitta alla società San Bernardino Solferino, il Direttore di gara decretava inequivocabilmente la fine della gara con i canonici “tre fischi”; 2. per diversi minuti entrambe le squadre sono rimaste in campo, per protestare, ma in quei minuti il Direttore di gara non ha fatto alcun cenno sulla possibilità di riprendere la gara; 3. vista la decisione (mai messa in discussione dal Direttore) il San Bernardino rientrava negli spogliatoi, salvo il dirigente (sig. Dagnino Stefano) che rimaneva in campo insieme al Direttore di gara; 4. dopo diversi minuti anche Il Direttore di gara rientrava negli spogliatoi accompagnato dal nostro dirigente e da alcune altre persone dell’altra squadra; 5. anche in questa occasione Il Direttore di gara non ha manifestato in alcun modo la richiesta di riprendere il gioco; 6. rientrati negli spogliatoi il capitano ed il dirigente del San Bernardino Solferino venivano convocati nello spogliatoio del Direttore di gara dall’osservatore degli arbitri presente in loco; 7. quel punto erano già passati almeno 20 minuti dai “tre fischi” dati dall’arbitro; 8. l’osservatore ammetteva l’errore tecnico dell’arbitro, ma chiedeva ai presenti la possibilità di riprendere la partita; 9. da parte nostra c’è stato un diniego visto e considerato il lasso di tempo trascorso dalla sospensione della partita (25 minuti!!!) specificando che a quel punto alcuni nostri giocatori non erano più presenti nell’impianto e tutti gli altri erano sotto la doccia e anche volendo eravamo impossibilitati a presentare un numero di giocatori sufficienti per la ripresa";

• Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società SAN BERNARDINO SOLFERINO ha chiesto che venga disposta la ripetizione dell’incontro in esame per evidente errore tecnico da parte del Direttore di Gara;

• Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S. Dispone:

• Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;

• Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 22/02/2024, comunicandolo alle società SUPERBA CALCIO e SAN BERNARDINO SOLFERINO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione 

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