Prima categoria - 14 marzo 2024, 18:13

PRIMA CATEGORIA B Albissole-Old Boys non sarà ripetuta: si dovranno disputare solo i 7 minuti di recupero non giocati

La sentenza del Giudice Sportivo dopo il ricorso dell'Albissole al primo grado di giudizio che aveva disposto la ripetizione dell'intera partita

PRIMA CATEGORIA B Albissole-Old Boys non sarà ripetuta: si dovranno disputare solo i 7 minuti di recupero non giocati

 

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) Avv. Fabrizio FAILLACI Avv. Matteo SAVIO all’udienza del 12 marzo 2024 ha pronunciato la seguente DECISIONE reclamo della società ASD ALBISSOLE 1909avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate sul C.U. n.61 del 22 febbraio 2024 (gara: ALBISSOLE – OLD BOYS RENSEN – Prima Categoria B del 18 febbraio 2024).

La società ALBISSOLE ha proposto rituale reclamo avverso la decisione con la quale il GS ha disposto la ripetizione della gara contro la società OLD BOYS RENSEN ed ha comminato la sanzione dell’ammenda pari ad € 250,00. Dal referto di gara emerge che: 67/35 - l’arbitro aveva concesso 10 minuti di recupero.

“Durante i primi tre minuti di recupero, sugli spalti proseguiva un diverbio tra i tifosi di entrambe le società che era cominciato alcuni minuti prima. La situazione diveniva talmente accesa da essere una vera e propria rissa tra circa 15 persone del pubblico, con spintoni calci e pugni, tanto che i calciatori sul t.d.g. smettevano di fatto di giocare la partita passandosi il pallone tra loro senza contesa intenti ad osservare il parapiglia verificatosi. […] Considerato che la situazione in prossimità del recinto di gioco era estremamente nervosa e violenta, ritenevo, a titolo cautelativo, di ridurre il recupero a soli 3 minuti anziché 10, non sentendomi io stesso in condizioni di serenità. Per questi motivi al 48esimo del ST decretavo il termine della gara”. - come rilevato anche dal Primo Giudice, “la gara è stata disputata regolarmente e che, pertanto, le circostanze descritte dal d.d.g. non appaiono, in alcun modo, riconducibili a quelle previste dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio - Decisioni Ufficiali FIGC, in materia di Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare”. Sentito, per le vie brevi, dal Giudice Sportivo, l'arbitro della gara in questione ha affermato “di aver erroneamente ritenuto di avere il potere discrezionale di ridurre il tempo di recupero concesso, nell'intenzione di poter contribuire così a raffreddare la rissa scoppiata nella zona degli spogliatoi, tra persone del pubblico”. Il Primo Giudice ha dunque ritenuto che la decisione assunta dal ddg abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che pertanto dovesse applicarsi il disposto di cui alla lettera c) del dell’art. 10 co 5 CGS con conseguente necessità di ripetere la gara in oggetto. Il Giudice Sportivo ha, altresì, inflitto la sanzione dell’ammenda alla reclamante “per omessa vigilanza e controllo degli accessi in zona riservata a persone non aventi titolo, tanto che, durante i primi 3 minuti di recupero, scoppiava una vera e propria rissa tra circa 15 persone del pubblico che si svolgeva proprio nell'area che conduce agli spogliatoi dell'impianto, dove avvenivano degli scontri ed alcuni soggetti non identificati entravano proprio nell'area spogliatoi, continuando a venire alle mani”. Nel proprio reclamo, la reclamante ha prodotto un filmato riproducente gli ultimi tre minuti di giuoco dal quale si inferirebbe l’assenza delle condizioni descritte dall’arbitro in referto. Circa l’utilizzabilità del filmato in questione e la sua rilevanza probatoria, va anzitutto ricordato che ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. A mente del successivo co. 2, “gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Nelle gare della LND, inoltre, i filmati possono essere utilizzati, ex art. 61 co. 6 CGS limitatamente a “fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” non visti dal direttore di gara. Nessuna delle menzionate condizioni ricorre nel caso di specie, di talché del filmato allegato al reclamo non può essere fatto alcun utilizzo in questa sede. Ad ogni buon conto, Questa Corte osserva come il filmato in oggetto riprenda soltanto il tdg e parte degli spalti e non l’area antistante gli spogliatoi laddove, secondo quanto riferito dal ddg, sarebbero avvenuti gli scontri tra sostenitori. Ciò posto, va anzitutto precisato che l’Arbitro non è incorso in alcun errore tecnico in relazione alla presunta violazione della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, poiché la valutazione della situazione determinatasi e la sua attitudine a compromettere la prosecuzione della gara resta 67/36 di competenza esclusiva ed insindacabile dell’Arbitro, il quale, pertanto, nell’apprezzamento della situazione, non può aver commesso alcun errore tecnico. Neppure possono trovare applicazione i commi 1 e 2 dell’art. 10 C.G.S., perché, in ogni caso, non sembrano in concreto ricorrere le fattispecie disciplinate dalle suddette disposizioni. Ritiene, tuttavia, questa Corte che i fatti occorsi, per la loro singolarità e, ad un tempo, eccezionalità, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara. La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti giudicati non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa (cfr.: Corte Sportiva Appello Nazionale, Decisione n. 190/CSA/2021-2022). Nell’ipotesi che qui ci occupa, seppur la rissa scoppiata tra il pubblico non abbia, in concreto spiegato alcuna influenza su quanto accadesse sul t.d.g., l’arbitro ha ritenuto di poter anticipare la fine della gara, senza concedere tutto il recupero originariamente previsto; decisione che, peraltro, sarebbe stata plausibile solo nei casi previsti dal Regolamento del Giuoco del Calcio e non ricorrenti nel caso di specie. Si può dunque affermare che, nel caso di specie e secondo la valutazione operata da questa Corte ai sensi dell’art., 10, comma 5, C.G.S., la anticipata cessazione della gara sia stata determinata da circostanze non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa. Ne consegue l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, laddove ha previsto l’integrale ripetizione della gara. Al contrario, considerato che la gara in questione si è regolarmente giocata sino al terzo minuto di recupero (sui dieci concessi) del secondo tempo, ritiene questa Corte Sportiva, anche in applicazione dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S., di disporre la ripetizione della gara soltanto a decorrere dal suddetto minuto e sino allo scadere del decimo minuto di recupero, per un totale di minuti 7’ di giuoco. Il reclamo, diversamente, non può trovare accoglimento per quanto attiene la sanzione dell’ammenda, poiché la società ospitante ha l’onere di garantire che soggetti non autorizzati possano fare ingresso in area riservata; onere che, nel caso di specie, non è stato assolto con conseguenze, peraltro, di indiscutibile rilievo. La sanzione, pertanto, appare fondata e congrua con quanto consacrato nel referto arbitrale.

P.T.M. La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ordina la ripetizione della gara limitatamente a i sette minuti di recupero non giocati, secondo le modalità che verranno stabilite dal Comitato Regionale. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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