Seconda categoria - 04 aprile 2024, 20:28

SECONDA D Respinto il ricorso del Torriglia

Confermato il 2-1 per la Casellese. L'arbitro non si era accorto che un giocatore ospite era già ammonito, ma mancavano solo 30 secondi alla fine. Errore non rilevante

SECONDA D Respinto il ricorso del Torriglia

GARE DEL 23/03/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara TORRIGLIA 1977 - CASELLESE
La Società Torriglia 1977 ha inoltrato ricorso ai sensi dell'art. 67.2 C.G.S., regolarmente preannunciato ai sensi dell'art. 67.1 C.G.S., richiedendo dichiararsi l'irregolarità della gara Torriglia 1977 - Casellese del giorno 23/03/2024, per asserito errore tecnico in cui sarebbe incorso il Direttore di Gara, che ammoniva un calciatore della Società Casellese senza avvedersi di averlo già in precedenza ammonito una volta, e quindi omettendo di espellerlo.

La Società Casellese, nei suoi scritti difensivi, ha sottolineato l’irrilevanza dell’evento rispetto all’andamento della partita nella sua fase terminale, invocando un notorio leading case in merito della Corte Sportiva d’Appello Federale.

La Società Torriglia 1977, nei suoi scritti difensivi, al contrario ha sottolineato che successivamente alla mancata espulsione sarebbe decorso almeno un minuto, lasso temporale in cui si sarebbero inoltre verificati fatti tecnici rilevanti per l’esito dell’incontro.

Il Direttore di Gara nel referto ha ammesso l’errore tecnico compiuto, precisando che la seconda ammonizione è avvenuta al minuto 49 e 30 secondi del secondo tempo: dal referto si evince che la partita si è conclusa allo spirare dei 5 minuti di recupero concessi, al minuto 50s.t., e quindi tra la mancata espulsione e il termine dell’incontro sono decorsi soli 30 secondi.

Con successivo supplemento di rapporto, richiesto dallo scrivente Giudice Sportivo, il Direttore di Gara ha precisato ulteriormente che dopo la seconda ammonizione e la ripresa del gioco con la rimessa da parte della Società Casellese in zona difensiva, il pallone veniva rinviato nell' altra metà campo e tenuto in possesso in essa sempre della Società Casellese fino al termine dell'incontro.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che il ricorso non meriti accoglimento: l’errore tecnico è infatti pacifico in quanto ammesso dal D.D.G., ma è altrettanto pacifico e radicato nell’ordinamento il principio secondo cui la sanzione della perdita della gara, nei casi previsti dall’art. 10, comma 5, C.G.S. non è automatica, bensì subordinata alla valutazione, discrezionale e da effettuarsi caso per caso, dell’effettiva incidenza dell’errore sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie non si può ravvisare una significativa incidenza dell’omessa espulsione su un incontro proseguito in seguito per soli 30 secondi, durante i quali non si sono peraltro verificati (come si evince dal supplemento di rapporto, che rappresenta fonte di prova privilegiata e prevalente sulle discordanti ricostruzioni delle società coinvolte) eventi tecnici rilevanti.

Deve quindi escludersi che l’errore occorso abbia alterato, anche solo potenzialmente, l’esito della gara.

PQM

Questo Giudice Sportivo Respinge il ricorso e omologa il risultato conseguito sul campo con ogni altro provvedimento correlato alla disputa dell’incontro, commina una giornata di squalifica al giocatore della Società Casellese Gualco Daniele e dispone che venga incamerata la tassa reclamo.

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