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Nellโambito dellโesame, in sede referente, del disegno di legge C. 1902, di conversione del Decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, questa mattina, la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati, appena conclusasi, ha respinto, tra gli altri, gli emendamenti presentati dallโon. Mauro Berruto e da altri parlamentari, allโart. 3 comma 2 e comma 3 lettera b, riguardanti problematiche introdotte nellโambito della riforma del lavoro sportivo proprio dal decreto in esame. Gli emendamenti di fatto ricalcavano quanto sostenuto dallโUISP, audita lo scorso 18 giugno (clicca sul link per approfondimenti e per leggere la memoria depositata: https://tinyurl.com/26my3yfk), e dal Forum del Terzo settore, in particolare sul tema del disallineamento tra la disciplina delle organizzazioni sportive dilettantistiche e quella degli enti del terzo settore.
Sulle proposte emendative รจ stato presentato il parere negativo del Governo, ossia del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea, a cui avevo avuto modo, tra lโaltro, di sottolineare la pesante criticitร ancora nella giornata di ieri, nel corso del periodico incontro con i presidenti degli Enti di Promozione sportiva.
La reintroduzione del rimborso spese forfettario per i volontari delle organizzazioni sportive nella formulazione proposta dal Decreto legge 71 crea un regime differenziato tra volontari delle organizzazioni sportive e volontari delle organizzazioni sportive che hanno acquisito anche la qualifica di enti del terzo settore, essendo espressamente preclusa a costoro la possibilitร di percepire rimborsi spese forfettari; espone i percettori e le organizzazioni ad un rischio di contestazione per utilizzo elusivo della norma; priva le organizzazioni sportive della possibilitร di optare per il rimborso in regime di autocertificazione, in alternativa al rimborso forfettario; non apporta alcuna semplificazione, anzi presenta molteplici dubbi interpretativi.
Cancellato inoltre lโemendamento che avrebbe previsto che anche i collaboratori coordinati e continuativi sportivi dilettantistici con compenso complessivamente non superiore a cinque mila euro annui possono cumulare detto reddito con la pensione quota cento come i collaboratori autonomi occasionali.
Ministro Abodi, il vasto mondo della promozione sociale sportiva merita la giusta attenzione.
A questo punto si rimoduli almeno la definizione la figura del volontario sportivo per risolvere i molteplici dubbi interpretativi esistenti, si stabilisca inequivocabilmente che gli organismi e le organizzazioni sportive che sono anche enti di terzo settore (sostanzialmente gli Enti di Promozione sportiva che sono tutti qualificati anche come Associazioni di Promozione sociale e gli enti sportivi con doppia qualifica iscritti sia al RASD che al RUNTS) possano applicare la novellata disciplina dei rimborsi spesa forfettari.
Lโarmonizzazione delle riforme legislative dello sport e del terzo settore, fondamentale per riconoscere la giusta dignitร ed agibilitร agli operatori dello sport sociale, subisce a questo punto una brusca frenata ed un insostenibile arretramento.
Al Parlamento, al Governo, diciamo: ripensateci!