Gara C.E.P. - F.C. BRERA Al termine della gara, conclusa con il risultato di 1-0 in favore della società ospitata F.C. BRERA, il Direttore di Gara, mentre lasciava il recinto di gioco e si trovava nell'area recintata presso gli spogliatoi, veniva affrontato da due sostenitori della società C.E.P., ivi presenti in assenza di qualsiasi autorizzazione, che lo aggredivano fisicamente, mettendogli le mani sul viso e spingendolo alcune volte, senza farlo cadere né procurandogli dolore e/o lesioni. In tali circostanze è risultato inoltre impossibile per il Direttore di Gara reperire il custode dell'impianto sportivo e recuperare le chiavi dello spogliatoio che gli erano state affidate, e nessun dirigente o calciatore della società ospitante ha in alcun modo collaborato, né per salvaguardare l'incolumità del Direttore di Gara, né per allontanare i sostenitori impropriamente presenti. La società C.E.P. deve essere ritenuta responsabile di tale aggressione sotto due distinti profili: -per omissione ai propri doveri ai sensi dell'art. 65 NOIF, non avendo ottemperato al dovere imposto alla società ospite di regolare e controllare l’accesso al recinto di gioco, consentendo con ciò che soggetti non autorizzati vi si introducessero; -in via oggettiva, visto che i soggetti in questione sono stati individuati dal Direttore di Gara quali sostenitori della medesima Società C.E.P. Risulta inoltre personalmente responsabile il Dirigente Accompagnatore ufficiale, Maurizio Lamari, che in tale qualità rappresentava la società C.E.P. ai sensi dell'art. 66.4 NOIF: egli era quindi direttamente responsabile della sicurezza del recinto degli spogliatoi, e aveva il dovere di intervenire a tutela degli Ufficiali di Gara e garantirne l'incolumità.
P.Q.M. Questo Giudice Sportivo dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: -SOCIETA' C.E.P. ammenda di €1.000 e due punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva;
-DIRIGENTE Maurizio Lamari (C.E.P.) squalifica fino al 30/6/2025. Si precisa che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza