In merito al reclamo presentato dal giocatore Signor Stefano Bernini, tesserato per la Società ASD Torriglia 1977, avverso il provvedimento di squalifica sino al 31 Marzo 2027, irrogato dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata in data 3 Aprile 2025 con il Comunicato Ufficiale n. 66 GE in pari data (Gara: San Teodoro Ketzmaja – ASD Torriglia 1977 del 29/03/2025, Campionato Seconda Categoria, Girone D)
* Con il ricorso in epigrafe il giocatore Signor Stefano Bernini lamenta la quantificazione eccessiva della sanzione irrogata dal primo Giudice che ne ha disposto la squalifica per due anni con decorrenza sino al 31 Marzo 2027. Stando al referto arbitrale, che per costante giurisprudenza ha fede privilegiata, il calciatore avrebbe protestato in modo plateale con l’arbitro al termine della gara, proferendo al suo indirizzo espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso calciatore avrebbe attinto l’arbitro con una spinta ed uno schiaffo alla mano che teneva il cartellino. Il ricorrente, seppur contestando lo svolgimento dei fatti sì come riportati nel referto di gara, evidenzia come, anche volendo aderire alla ricostruzione operata dall’arbitro, la condotta enucleata nel referto arbitrale non integri gli estremi della condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di Gara ma vada ricondotta nell’ambito di altre condotte nei confronti degli Ufficiali di Gara, difettando nel caso di specie l’elemento oggettivo della violenza, quale elemento determinativo della fattispecie. Propone pertanto il ricorrente una diversa ricostruzione ermeneutica dei fatti addotti che conduca ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie contestata al Signor Bernini se del caso anche attraverso una più attenta attività istruttoria volta a ricostruire in modo corretto la verità dei fatti.
* Rileva preliminarmente il Collegio che non pare necessario nel caso di specie rinnovare o comunque approfondire l’istruttoria posto che, sulla base degli atti, il ricorso appare fondato e merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, ravvisando la presenza, nei fatti esposti, della condotta violenta nei confronti dell’Ufficiale di gara. Per converso il Collegio ritiene che la condotta, sì come riportata nel referto di gara, che si ribadisce ha fede privilegiata, se da un lato può essere definita senz’altro ingiuriosa ed irriguardosa, nonché connotata da impeto incontrollato, dall’altro non può reputarsi caratterizzata dall’intento di arrecare al direttore di gara danni fisici. Il fatto descritto dall’arbitro, a parere del Collegio, difetta dunque dell’intento lesivo che pure è necessario al fine di poter configurare un’ipotesi di condotta violenta: la dinamica delle proteste descritta in referto, culminata con il contatto fisico tra il calciatore ed il direttore di gara non restituisce, infatti, un contegno finalizzato ad arrecare lesioni, quanto piuttosto un comportamento volto a manifestare il proprio dissenso rispetto alle decisioni arbitrali, che è tracimato nella spinta e nell’urto con la mano compendiati negli atti ufficiali . Condotta, questa, del tutto inidonea ad arrecare lesioni di qualsivoglia genere, come è attestato, altresì, dalla mancanza di qualsivoglia conseguenza lesiva in capo al direttore di gara. Trattasi per l’effetto di condotta che ricade nella diversa fattispecie disciplinata dall’art. 36 del codice di Giustizia Sportiva e, come tale, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo va rideterminata in senso meno afflittivo. In detta prospettiva, derubricata la fattispecie da “condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di Gara” di cui all’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva ad “altra condotta nei confronti degli Ufficiali di Gara”, di cui all’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, appare congrua la sanzione, di poco superiore al minimo edittale, di nove giornate effettive di squalifica per la condotta successiva al provvedimento di espulsione a cui aggiungere una ulteriore giornata per la patita espulsione; sommano: dieci giornate complessive ed effettive di squalifica.
PQM La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo presentato dal giocatore Signor Stefano Bernini avverso la sanzione della squalifica sino al 31 Marzo 2027 allo Stesso inflitta e per l’effetto ridetermina la sanzione in dieci giornate effettive di squalifica. Dispone la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.